Disabili, obblighi di assunzione e cambio d'appalto
Il focus, visto l’approssimarsi della scadenza annuale viene posto su un aspetto che da tempo è oggetto di dubbi sulla corretta applicazione della norma legislativa che regola il collocamento obbligatorio.
E difatti, pur approfondendo l’argomento restano alcuni dubbi di interpretazione e di corretta applicazione della legge 68/99 da parte delle aziende appaltatrici di servizi integrati.
Nel caso di cambio d'appalto ovvero quando un'impresa si aggiudica un appalto e subentra alla precedente aggiudicataria, la gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente in forza da almeno tre mesi dalla gestione uscente.
Sostanzialmente, dunque, le norme di legge e contrattuali impongono che l'impresa aggiudicataria di un appalto si accolli i dipendenti dell'impresa cessante.
La disposizione assume particolare rilievo in considerazione dell'art. 3 della L. 68/1999, norma che obbliga i datori di lavoro pubblici e privati ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette in numero direttamente proporzionale al computo dei lavoratori occupati con aliquote che aumentano anche in relazione alle dimensioni dell'organico aziendale, indicativamente:
Azienda da 1 a 14 dipendenti non vige l’obbligo
Azienda da 15 a 35 dipendenti 1 disabile
Azienda da 36 a 50 dipendenti 2 disabili
Azienda oltre i 50 dipendenti 7% forza lavoro
Si valuta se le imprese aggiudicatarie di un appalto, che quindi siano tenute ad assumere anche i dipendenti dell'impresa precedente, si debbano considerare nell'organico valutabile ai fini dell'obbligo anche questi ultimi lavoratori.
La soluzione del quesito innanzi esposto non è affatto agevole, stante l'assenza di interventi giurisprudenziali sul tema, ad ogni buon conto, le norme da considerare al fine sciogliere il dilemma sono gli artt. 3 e 4 della L. 68/99 e nello specifico il primo articolo citato fissa l'aliquota d'obbligo, il secondo individua una serie di esenzioni.
Quest'ultima norma, in particolare, nel descrivere analiticamente i criteri di computo della quota di riserva contiene un elenco tassativo di lavoratori non computabili (ad es. lavoratori a termine fino a 6 mesi, i dirigenti etc.) ai fini della determinazione dell'organico aziendale computabile.
L’ elencazione che, per sua natura dovrebbe ritenersi tassativa, non comprende affatto i lavoratori acquisiti a seguito del cd. cambio d'appalto,
Il Ministero del Lavoro sembra tuttavia discostarsi da tale rigida elencazione e ritenere le quote non computabili meramente esemplificative, difatti in un due occasioni ha ritenuto di aggiungere a tale elencazione i lavoratori acquisiti con il cd. cambio d'appalto, specificatamente, la circolare n. 77 del 6 agosto 2001 che pur riferendosi a un settore specifico e cioè quello dei servizi di pulizia e servizi integrati detta di fatto un “ampliamento” della disposizione di Legge.
Successivamente, nell'interpello n. 23 del 01 agosto 2012, pur dedicato ad altra tematica, lo stesso dicastero ha inserito un inciso inequivocabile, si cita testualmente la risposta del Ministero:
"nell'ipotesi di acquisizione di personale già impiegato in un appalto – c.d. "cambio appalto" – l'incremento occupazione assume carattere provvisorio, in quanto destinato a subire, inevitabilmente, una contrazione al termine dell'esecuzione dell'appalto stesso. Di conseguenza, il personale che transita dall'azienda uscente all'azienda subentrante non dovrà essere computato nella quota di riserva, ai fini di cui all'art. 3, L. 68/1999".
Con ciò, dunque, il Ministero ha esteso l'interpretazione suddetta a tutti i settori, non limitandola più al settore dei servizi di pulizia. La stessa tesi è stata, peraltro, recentemente sostenuta anche in altre fonti di dottrina.
Apparentemente la questione parrebbe essere, quindi, definita nel senso meno restrittivo per le imprese obbligate, ma non ci si può tuttavia esimere dal rilevare che la posizione assunta dal Ministero appare scarsamente motivata e fondata su argomentazioni di carattere economico-organizzativo più che strettamente giuridiche.
Essa si pone in contrasto, infatti, non solo con l'evidente tassatività dell'elencazione delle esclusioni contenute nell'art. 4 ma anche con il testo stesso della norma.
L'unica ragione, infatti, individuata dal Ministero è quella della temporaneità dell'organico, una preoccupazione certo comprensibile poiché l'aliquota d'obbligo, derivando dalla dimensione complessiva dell'organico potrebbe variare da azienda ad azienda mentre gli invalidi così assunti non sarebbero licenziabili.
Ma tale argomentazione sicuramente meritevole si scontra con il testo della Legge 68/99 in quanto la norma, escludendo solo i lavoratori assunti a termine per non più di sei mesi, prevede espressamente che possano essere computati ai fini dell'aliquota d'obbligo anche dei lavoratori temporanei che di fatto abbiano un contratto di durata superiore a sei mesi.
Occorre peraltro rammentare che la circolare o interpello, sebbene vincolino l'operato degli organi della pubblica amministrazione, in particolare le Province competenti nel collocamento dei disabili non possono certo derogare al dettato normativo.
Per tutto quanto riportato nella nota di approfondimento, non si può quindi escludere che la posizione espressa dal Ministero possa essere smentita da eventuali interventi dei diversi attori competenti in materia.