top of page

La certificazione di malattia


La definizione di malattia nei rapporti di lavoro subordinato si caratterizza per essere un evento morboso di origine non professionale tale da determinare l’impossibilità sopravvenuta del dipendente a rendere la prestazione definita nel contratto.

Il certificato medico è il solo documento idoneo a giustificare l'assenza del lavoratore nel caso di malattia, rammentiamo che anche le strutture sanitarie ospedaliere sono obbligate alla trasmissione telematica della certificazione di ricovero e di malattia, tuttavia, qualora le stesse ancora siano impossibilitate alla trasmissione telematica, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato cartaceo e trasmetterlo all'Inps con le modalità previste, inoltre, provvedere a inviare una copia priva di diagnosi al proprio datore di lavoro, difatti, l’azienda potrà visionare unicamente l’attestato di malattia, riportante la data di inizio e fine prognosi, senza alcuna informazione sulle cause della malattia.


La certificazione può essere effettuata oltre che dal medico di famiglia dai sotto elencati medici:

· Medico specialista ambulatoriale sia dei poliambulatori delle ASL sia degli ambulatori ospedalieri, quando l'Assistito si sia recato direttamente da questi medici o vi sia stato inviato da altri operatori sanitari;

· Medico del pronto soccorso in caso di ricorso da parte dell'assistito a questa prestazione;

· Medico dell'accettazione degli ospedali o delle case di cura private o accreditate, quando l'Assistito si sia recato in tali strutture per essere ricoverato, sia in caso d'urgenza che in caso di ricovero ordinario;

· Medico specialista convenzionato esterno, nel caso in cui l'assistito vi sia stato inviato da altri operatori sanitari.


Il lavoratore deve comunicare entro le quarantotto ore successive l’insorgenza dell’evento il codice identificativo del certificato medico (PUC – protocollo univoco certificato) attraverso tale codice il datore di lavoro stampa l’attestato di malattia, la comunicazione del codice potrà essere effettuata anche tramite i sistemi informatici e in ogni caso secondo la consuetudine aziendale.

I termini sopra indicati debbono essere rispettati anche nel caso di continuazione di un evento iniziato precedentemente o nell’ipotesi di una ricaduta per un evento già definito.


Rammentiamo che il certificato medico è obbligatorio anche per le malattie di breve durata, in pratica per quelle fino a tre giorni, che a volte in modo improprio si tende a non considerare come un evento che obbliga il lavoratore a produrre il certificato, inoltre, anche nel caso in cui il lavoratore in malattia non sia un soggetto assicurato per tale evento con l’Inps, come ad esempio:


· impiegati dell’industria;

· Personale viaggiante;

· Dirigenti;

La certificazione dovrà essere in ogni caso prodotta secondo le disposizioni dell’Inps e non possono essere presi in considerazione certificati su carta bianca rendendo di fatto nulla la certificazione.

Nel caso il lavoratore non comunichi correttamente e con le modalità previste l’evento morboso il datore di lavoro potrebbe non considerare giustificate le giornate di malattia e non riconoscere la retribuzione, inoltre si potrebbe configurare una assenza non giustificata e pertanto contestabile ed eventualmente dar luogo a sanzioni disciplinari.


Chiaramente il ritardo di un solo giorno nell’invio del certificato medico non consente di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, difatti le eventuali sanzioni dovranno essere commisurate all’inadempienza del lavoratore, in ogni caso se la condotta dovesse ripetersi in più occasioni o se il ritardo a sottoporsi a visita medica dovesse essere più consistente, il licenziamento sarebbe più che giustificato.

Il medico curante, infatti, non può mai retrodatare il certificato telematico di malattia, salvo il caso di certificato emesso a seguito di visita domiciliare che può essere retrodatato, al massimo, di un giorno.


Il datore di lavoro per l’eventuale accertamento dello stato di malattia può richiedere Il controllo sullo stato di malattia dei dipendenti che può avvenire esclusivamente attraverso strutture sanitarie pubbliche secondo Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970) all’articolo 5 commi 1 e 2:

· Al comma 1 si stabilisce il divieto di “accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente”;

· Il comma 2 afferma che il “controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda


Le funzioni di controllo sulle malattie sono affidate in concreto all’INPS, che le esercita in maniera esclusiva attraverso il Polo unico per le visite fiscali, entrato in vigore dal 1° settembre 2017 che ha il compito di gestire ed effettuare le Visite Mediche di Controllo (VMC) tanto su istanza dei datori di lavoro quanto d’ufficio.

Le Visite Mediche di Controllo nei confronti dei dipendenti privati possono essere effettuate nelle seguenti fasce orarie di reperibilità, valevoli per tutto il periodo di malattia, comprese domeniche e giorni festivi:


· Dalle 10 alle 12;

· Dalle 17 alle 19.

La richiesta di visita medica ha un costo a carico del datore di lavoro, per l’anno corrente si riportano le tariffe applicate:


  • 28,29 euro in caso di visita fiscale richiesta in giorno feriale ma non effettuata per mancata reperibilità del dipendente;

  • 39,61 euro in caso di visita fiscale richiesta in giorno festivo ma non effettuata per mancata reperibilità del dipendente;

  • 41,67 euro per la visita fiscale richiesta in un giorno feriale e correttamente effettuata;

  • 52,82 euro per la visita fiscale richiesta in un giorno festivo e correttamente effettuata.

Alle suddette voci si aggiungono 4,73 euro di costi amministrativi, più un rimborso spesa che va da:

  • 6,00€ in città;

  • 10,00€ entro i 20 chilometri;

  • 15,00€ oltre i 20 chilometri.


È fatto divieto alla contrattazione collettiva di modificare gli intervalli di tempo appena citati, sia in senso restrittivo che estensivo.

Le visite fiscali sono effettuate prendendo a riferimento l’indirizzo di reperibilità fornito dal lavoratore al medico che rilascia il certificato di malattia e lo trasmette in via telematica all’Istituto.

Se il dipendente ha necessità di modificare il recapito è opportuno distinguere tra:

· Soggetti per i quali la malattia è retribuita dall’INPS;

· Soggetti con malattia a carico del datore di lavoro.


Nel primo caso la variazione dell’indirizzo di reperibilità deve essere comunicata alla sede Inps territorialmente competente ed al datore di lavoro, per tale comunicazione l’Istituto ha reso disponibile sul proprio sito il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” la cui funzione è quella appunto di consentire ai lavoratori di segnalare un diverso indirizzo di reperibilità.

In quest’ultimo caso restano comunque fermi gli obblighi di comunicazione nei confronti del datore di lavoro per i dipendenti per i quali non opera la copertura Inps per gli eventi di malattia, il cambio di indirizzo deve essere comunicato esclusivamente all’azienda.


Nell’ipotesi di assenza, da intendersi non solo l'allontanamento fisico dall'abitazione, ma anche il rifiuto di sottoporsi a visita o il non permettere la visita stessa con un comportamento negligente, si determinano le sotto indicate sanzioni:

· lavoratore risulti assente alla prima o unica visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per dieci giorni.

· lavoratore risulta assente ingiustificato alla seconda visita di controllo, l'Inps sospende la metà del trattamento economico per l'ulteriore periodo successivo ai primi 10 giorni fino alla conclusione dell'evento morboso.

· Lavoratore risulti assente ingiustificato alla terza o successiva visita medica di controllo interruzione dell'erogazione dell'indennità dal giorno di questa assenza.

L'indennità viene corrisposta dal giorno successivo l'eventuale visita che accerti lo stato morboso, difatti nel caso di assenza il medico dell’Inps lascia un invito a presentarsi presso l’ambulatorio per definire se effettivamente il lavoratore è malato.

La sanzione è prevista dalla legge n. 638/1983, art. 5, c. 14 ed è applicata dall'Inps ed anche dall'azienda se, come di norma avviene, la disposizione è richiamata dai CCNL, ed riferibile alla carenza e quota integrativa a carico del datore di lavoro.


Sono esonerati dalla visita fiscale i lavoratori con:

· patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

· malattie collegate alla situazione di invalidità riconosciuta, che deve determinare una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%;

· malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio (solo per alcune categorie di dipendenti pubblici).

Comments


Post in evidenza
Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Seguici
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page