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Malattia di un lavoratore all’estero


Nel caso di un lavoratore che si ammali all’estero dovrà procedere secondo quanto di seguito riportato.

La procedura prevista dalle disposizioni dell’Inps relativa alle modalità da attuare per la corretta gestione della certificazione per l’ attestazione dell’evento morboso è diversificata a seconda del paese estero presso il quale soggiorna il lavoratore.

Il mancato rilascio della certificazione medica o la presenza di attestazioni di malattia non conformi determineranno di fatto l’impossibilità del pagamento dell’evento e in alcuni casi dare luogo ad una serie di addebiti del datore di lavoro per assenza non giustificata.

Di seguito si riporta senza alcuna modifica la normativa previdenziale pubblicata sul sito dell’Inps.


Assenza dal lavoro per malattia insorta durante un soggiorno all’estero

Se un lavoratore avente diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell’INPS, in caso di un evento verificatosi durante un soggiorno temporaneo all'estero, conserva il diritto all’indennità economica nella misura e modalità previste dalla normativa italiana.

Potrà ricevere la prestazione economica solo in presenza di adeguata certificazione medica contenente tutti i dati ritenuti essenziali ai sensi della normativa italiana (intestazione, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, indirizzo di reperibilità, data di redazione, timbro e firma del medico). La certificazione, inoltre, dovrà essere rilasciata nel rispetto della legislazione del Paese in cui si trova il lavoratore.

Ai sensi della vigente normativa, se si trova all’estero, è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo, atte a verificare il tuo effettivo stato di incapacità lavorativa.

Con riferimento al Paese estero, distinguiamo le tre casistiche di seguito illustrate:

1. evento di malattia insorto in Paese estero facente parte dell’Unione Europea;

2. evento di malattia insorto in Paese estero che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia;

3. evento di malattia insorto in Paese estero che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia.


Assenza dal lavoro per malattia insorta in un Paese dell’Unione Europea

Nel caso di malattia insorta in un Paese dell’Unione Europea, i Regolamenti comunitari (Regolamento n. 883 del 2004 ed il Regolamento di applicazione n. 987 del 2009) prevedono che venga applicata la legislazione del Paese dove risiede l’Istituzione competente, ossia quella presso la quale è assicurato il lavoratore.

Affinché sia accertato il diritto all’indennità di malattia, il primo giorno dell’evento il lavoratore dovrà rivolgersi al medico del Paese in cui soggiorna temporaneamente per ottenere la certificazione dello stato di incapacità in base alla legislazione italiana, e sarà tenuto a trasmettere il certificato compilato in tutti i suoi dati entro due giorni dal rilascio alla Sede INPS competente, sulla base della residenza in Italia, entro lo stesso termine, a trasmettere al datore di lavoro l’attestato della malattia (ovvero il certificato privo dei dati relativi alla diagnosi).

In entrambi i casi, se il giorno di scadenza del termine è festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Ai fini del rispetto dei suddetti termini di invio, è consentito anticipare la trasmissione del certificato via fax, PEC o e-mail, fermo restando l’obbligo a presentare il certificato originale.

Nel caso in cui il medico curante nello Stato in cui il lavoratore soggiorna temporaneamente non sia abilitato o non sia tenuto, ai sensi della legislazione del luogo in cui si trova, al rilascio della certificazione di incapacità al lavoro, sarà cura dell’interessato rivolgersi all’Istituzione del luogo in cui soggiorna temporaneamente. Detta Istituzione provvede, attraverso il medico da essa incaricata, all’accertamento dell’incapacità al lavoro, alla compilazione del certificato e alla trasmissione dello stesso all’Istituzione competente italiana, mediante i flussi previsti dagli accordi comunitari vigenti.

Ai sensi dei citati regolamenti comunitari non è previsto alcun obbligo di traduzione in lingua italiana della certificazione prodotta nella lingua del Paese in cui si trova il lavoratore al momento in cui è sorta la malattia. Tale onere grava quindi in capo all'INPS.


Assenza dal lavoro per malattia insorta in un Paese extra UE, con il quale l’Italia ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali

Nel caso in cui si ammali durante un soggiorno presso un Paese non facente parte dell’Unione Europea, dovrà farsi rilasciare la certificazione di malattia attestante lo stato di incapacità lavorativa.

Relativamente ai dati contenuti nel certificato ed alle modalità di trasmissione, valgono le medesime regole illustrate nel paragrafo precedente.

Nella maggior parte dei Paesi che hanno stipulato con l’Italia (o con l’UE) accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale non è richiesta la legalizzazione del certificato, purché sia espressamente previsto, nei medesimi accordi, che la certificazione di malattia rilasciata dall’Istituzione locale competente (o da medici abilitati dalla stessa) sia esente da legalizzazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco di Paesi di cui trattasi:

· Argentina

· Bosnia-Erzegovina;

· Brasile;

· Jersey e Isole del Canale;

· Macedonia;

· Montenegro;

· Principato di Monaco;

· Repubblica di San Marino;

· Serbia;

· Tunisia;

· Uruguay;

· Venezuela.


Assenza dal lavoro per malattia insorta in un Paese extra UE, con il quale l’Italia non ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali

In caso di malattia insorta durante temporanei soggiorni in Paesi che non fanno parte della Unione Europea o che non hanno stipulato con l’Italia accordi o convenzioni specifici che regolano la materia, la corresponsione dell’indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all'estero.

Ove la suddetta certificazione di malattia non risulti ancora legalizzata al momento del rientro in patria del lavoratore, la regolarizzazione potrà avvenire, a cura dello stesso, anche in un momento successivo, purché ovviamente entro i termini di prescrizione annuale.

Per quanto riguarda i dati contenuti nel certificato e le modalità di trasmissione, si rimanda a quanto illustrato per i Paesi dell’UE.

Si precisa che per "legalizzazione" si intende l'attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni del Paese in cui è stato redatto il certificato di malattia. Conseguentemente la sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato o della conformità della traduzione all'originale non equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all'atto valore giuridico in Italia.

Sono esenti da legalizzazione i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 a condizione che gli atti e i documenti rilasciati da suddetti Paesi rechino “l’Apostille”, ossia un tipo di legalizzazione semplificata che certifica la veridicità della firma, la qualità del firmatario e l’autenticità del sigillo o timbro apposto.

Escludendo i Paesi membri dell’Unione Europea ed i Paesi non facenti parte dell’Unione Europea ma che hanno stipulato con l’Italia convenzioni o accordi, i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja sono: Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Brunei, Burundi, Capo Verde, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Eswatini, Federazione Russa, Fiji, Filippine, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Kazakhistan, Kosovo, Kyrgyzstan, Lesotho, Liberia, Malawi, Marocco, Mauritius, Messico, Moldova, Mongolia, Namibia, Nicaragua, Niue, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica di Corea, Repubblica Dominicana, Saint Christopher e Nevis, Samoa, San Vincenzo e Grenadine, Santa Lucia, Sant’Elena, Sao Tomé e Principe, Seychelles, Stati Uniti d’America, Suriname, Sudafrica, Tajikistan, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, Uzbekistan, Vanuatu.


Cosa fare in caso un lavoratore malato si rechi all’estero

Se un lavoratore intende recarsi all’estero durante la malattia, per non perdere il diritto alla tutela previdenziale, è tenuto a comunicarlo all’INPS. L’Istituto effettua una valutazione medico legale, anche mediante convocazione a visita ambulatoriale preventiva, per verificare che non vi siano possibili rischi di aggravamento conseguenti allo spostamento. Nei casi di trasferimento in Paesi extra UE, l’Istituto deve inoltre verificare la sussistenza di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese estero e rilasciare conseguentemente l’apposita autorizzazione.

Inoltre, dovrà anche comunicare l’indirizzo estero relativo al cambio di reperibilità, al fine di consentire eventuali visite di controllo nel Paese estero.

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