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Il punto sulle collaborazioni occasionali


Alla luce dell’evoluzione delle norme che regolano le prestazioni di lavoro “saltuarie” che negli ultimi anni sono state in gran parte svolte con utilizzo dei voucher,e che tale istituto sia per alcune disposizioni operative che per calcoli di convenienza di alcuni datori di lavoro portati ad un utilizzo, per così dire, “eccessivo” hanno reso ineluttabile una modifica delle norme.

Pertanto le nuove disposizioni di Legge hanno ristretto l’utilizzo dei voucher in ambiti specifici escludendo di fatto le aziende sopra i cinque dipendenti e l’intero settore edile, e inoltre la Legge 96/2017 ha di fatto ricondotto le prestazioni occasionali al lavoro subordinato escludendo la possibilità di instaurare rapporti di lavoro diversi dal lavoro dipendente.

L’art. 54bis della Legge sopra citata permette alle aziende con meno di cinque dipendenti di utilizzare i “nuovi” voucher che con le disposizioni attuali sono chiamati “contratto di prestazione occasionale (cpo)”, con alcune limitazioni : 1. La prestazione non può superare l’anno civile (01 gennaio – 31 dicembre); 2. Importo di 2500,00 euro massimo erogabile per prestazioni rese presso lo stesso committente; 3. Le prestazioni rese nell’anno civile non possono superare le 280 ore. Per attivare il contratto l’utilizzatore deve comunicare, attraverso il servizio online ed entro un’ora prima dell’inizio della prestazione, i dati identificativi del prestatore, la retribuzione concordata, luogo, durata, tipologia e settore dell’attività lavorativa, e tutte le informazioni necessarie. Effettuata la comunicazione, il lavoratore riceverà tramite mail o sms relativa notifica e l’Inps provvederà ad erogare il compenso entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento dell’attività. Resta in uso, secondo quanto rilevato dall’articolo 2222 del codice civile, la possibilità di instaurare dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, l’articolo novella la norma in questi termini: si ha un contratto d’opera quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza il vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Perché un attività di lavoro si possa configurare come autonoma occasionale, pur senza partita Iva, debbono ricorrere alcuni requisiti di base: 1. Non deve avere i requisiti della professionalità e prevalenza; 2. Non deve essere funzionale all’organizzazione aziendale; 3. Deve essere svolta con carattere episodico e in totale autonomia nei tempi e nei modi della prestazione. E’ di fatto fin troppo classico mascherare un rapporto di lavoro subordinato in una prestazione d’opera autonoma occasionale si ribadisce di fatto che i requisiti sopra citati hanno carattere tassativo. Questa modalità lavorativa non prevede obbligatoriamente un contratto scritto né l'obbligo di applicare le regole sulla prevenzione degli infortuni o altre norme previste per gli altri lavoratori, come peraltro chiarito dall’Inail, in quanto non si riscontra un coordinamento ed una continuità delle prestazioni. Resta di fatto una considerazione sulla “delicatezza” di rapporti di lavoro mascherati in caso di infortunio e delle conseguenze per le imprese, Tralasciando valutazioni etiche e di opportunismo datoriale resta una semplice domanda “il gioco vale la candela?” Difatti, gli organi ispettivi non limitano la loro azione al controllo del rispetto delle soglie di remunerazione e temporali dei diversi profili di lavoro occasionale ma approfondiscono la natura del rapporto in essere. Nel caso di un accesso ispettivo il lavoro non effettivamente qualificabile come autonomo potrebbe determinare notevoli sanzioni contributive, retributive e per altre violazioni alle disposizioni di legge connesse al lavoro subordinato come la mancata comunicazione al centro per l’impiego, il mancato rilascio del prospetto paga, ecc., e si configurerebbe a questo punto anche la possibilità di intimazione della maxisanzione per lavoro irregolare. A titolo esemplificativo si riportano i termini vigenti della sanzione sopracitata: lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, si applica per ciascun lavoratore la sanzione amministrativa pecuniaria sotto riportata:

1. Fino a 30 gg. di lavoro nero da 1.500 a 9.000 euro; 2. Da 31 a 60 gg. di lavoro nero da 3.000 a 18.000 euro; 3. Oltre 60 gg. di lavoro nero da 6.000 a 36.000 euro.

I predetti importi, in virtù del maggiore disvalore sociale, vanno maggiorati del 20% nell’ipotesi in cui il lavoratore impiegato risulti essere un extracomunitario non in regola con il permesso di soggiorno o un minore in età non lavorativa. Chiaramente anche un azione di ricorso intrapresa da un lavoratore tesa a dissimulare un rapporto di lavoro autonomo in lavoro subordinato, alla luce, dell’utilizzo diffuso e


non rigoroso di alcuni datori di lavoro espone le imprese a forti rischi di riqualificazione del rapporto.



La nuova legislazione in materia a difatti presuntivamente qualificato i rapporti di lavoro occasionali sostanzialmente nella sfera del lavoro dipendente, e certamente per le aziende con più di cinque dipendenti l’utilizzo di figure che svolgono attività occasionali non possono essere inquadrate in altro modo che con il canonico lavoro subordinato.


Alcune possibili alternative sempre nell’ambito di lavoro subordinato possono essere il lavoro intermittente o a chiamata, il lavoro a termine extra, la somministrazione, per approfondire le modalità di utilizzo e i termini operativi emetteremo una nota specifica.



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