top of page

Rinnovo CCNL Commercio Terziario (Confcommercio) vigenza da 01 aprile 2024- causali per il tempo determinato




Con il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi  firmato dalle parti sociali il 22 marzo 2024 , entrato in vigore dallo scorso 01 Aprile,  sono state individuate le causali per i rapporti di lavoro a tempo determinato con durata superiore ai 12 mesi e sempre nel limite dei 24 totali.

 Si rammenta a tal proposito che a seguito delle modifiche apportate dal “Decreto Lavoro” (D.L. 48/2023) all’art. 19 del d.lgs. n. 81 del 2015,  la stipula di un contratto di lavoro di durata superiore ai dodici mesi è ammessa nei “casi” previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2015.

Sono individuabili, pertanto a tal fine, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e contratti collettivi aziendali.

In assenza della previsione contrattuale le proroghe oltre i dodici mesi sono transitoriamente demandate alle aziende tramite la contrattazione di secondo livello, per approfondire la norma vi rimandiamo ad una nostra  nota pubblicata sul nostro sito il 7 marzo scorso  con oggetto “Tempo determinato - proroga al 31 dicembre 2024 del termine del periodo transitorio”.

Un aspetto sostanziale che dovrà essere considerato   nell’applicazione delle casuali per la proroga dei lavoratori a termine oltre i 12 mesi dopo la firma del rinnovo contrattuale del 22 marzo scorso è quanto segue:

 (estratto da una nostra precedente nota)……..Nel caso in cui le parti sociali intervengano a disciplinare la materia nello specifico settore prima della fine dell’anno, il potere di definire le causali specifiche decadrà automaticamente per quelle imprese che allo stesso fanno riferimento.

In estrema sintesi viene meno la “libertà” dei datori di lavoro di definire le causali ma si dovrà viceversa fare riferimento a quanto disposto dalla previsione contrattuale.


Di seguito riportiamo le causali previste dal CCNL del Terziario – Confcommercio in vigore dal mese di aprile e da utilizzare per i rapporti di lavoro a tempo determinato superiori ai dodici mesi:

• Saldi. Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, come da specifica regolamentazione regionale.

• Fiere. Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la fiera.

• Festività natalizie. Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti durante le festività natalizie, più nello specifico nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio.

• Festività pasquali. Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti durante le festività pasquali, più specificatamente nel periodo compreso tra quindici giorni precedenti e quindici giorni successivi al giorno di Pasqua.

• Riduzione impatto ambientale. Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e\o produttivi che abbiano l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei processi medesimi;

• Terziario avanzato. Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti per specifiche mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell’ambito del terziario avanzato. A tal riguardo, in tale casistica rientrano tutte quelle attività connesse a tutte le fasi di sviluppo – anche una sola di esse – di un prodotto che sia innovativo, come ad esempio prodotti di alta tecnologia, oppure nuovi materiali o servizi che contribuiscano a migliorare il livello delle prestazioni e rendano più efficienti i processi.

• Digitalizzazione. Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale.

• Nuove aperture. Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti per aperture di nuova unità produttiva/operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi a far data dal giorno della nuova apertura di unità produttiva/operativa o nel periodo massimo di 24 mesi nella fase di ristrutturazione di unità produttive/operative, intesa come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti. Si evidenzia che la casistica ricomprende altresì i processi di ristrutturazione - oltre alle nuove aperture di unità produttive ed operative - intendendo come tali, a titolo meramente esemplificativo, anche la diversificazione o l’espansione dei servizi offerti da un’impresa. 

• Incremento temporaneo. Rientrano in questa casistica i lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi. 

In ogni caso il CCNL prevede la possibilità di individuare ulteriori causali attraverso la contrattazione di secondo livello, difatti sulla base dell’art. 19, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2015, lo stesso articolo 71 bis del CCNL legittimala contrattazione di secondo livello per definire ulteriori causali, concordare percorsi di stabilizzazione dei tempi determinati, verificare che le opportunità di lavoro individuate possano anche essere finalizzate ad incrementare l'orario dei lavoratori a tempo parziale presenti nelle unità produttive.

Tutto ciò lasciando ferma la facoltà di assumere personale nei casi di sostituzione di altri lavoratori.

Pertanto si dovrà operare nei “confini” previsti dalle causali del CCNL facendo attenzione alla corretta applicazione della motivazione che definisce il contratto a tempo determinato.


La motivazione della prosecuzione oltre i 12 mesi dovrà essere comunicata al lavoratore definendo la causale che viene invocata dalla azienda.

In ultimo, la mera indicazione della motivazione generica non assolve gli obblighi del datore di lavoro che potrebbe forzando la causa della proroga trovarsi nella condizione di doversi “giustificare”.

Difatti, qualora dei lavoratori facciano una azione   di riconversione del rapporto di lavoro o se un ente di verifica dovesse constatare la insussistenza della causale verrebbe meno la correttezza contrattuale.


 


12/04/2024

Post in evidenza
Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Seguici
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page