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Beneficio contributivo lavoratrici madri 2024




L’Inps chiarisce l’articolazione  della disciplina dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, che per il solo 2024, rammentiamo,  lo stesso è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

 

Senza alcuna intenzione di entrare nel merito della disposizione legislativa, non avendo tra l’altro alcuna competenza in merito,  è in ogni caso necessario rilevare che anche in questo caso le disposizioni sono a dir poco ingarbugliate esponendo i datori di lavoro e i professionisti incaricati a districarsi in una serie di norme che pongono una serie di dubbi applicativi.

 

Pertanto per i  periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, verrà riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Chiariamo, che l’agevolazione è solo per le lavoratrici per quanto attiene alla contribuzione del datore di lavoro questa non avrà nessun beneficio.

 

Come chiarito dall’Istituto previdenziale, la realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio (secondo figlio per la misura vigente per l’annualità 2024) e la verifica dello stesso si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o secondo figlio per il 2024), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare dell’agevolazione in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

 

Inoltre, poiché con il Testo unico della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001) è stata sancita la parificazione tra la filiazione naturale e gli istituti dell’adozione e dell’affidamento, va da sé che la riduzione contributiva spetti anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento.

 

Nell’ipotesi  di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, l’esonero troverà legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.

 

L’agevolazione è pari, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui teorici, da riparametrare e applicare su base mensile e senza alcuna riduzione per le lavoratrici part time.

 

Di particolare interesse, la previsione contenuta nella circolare Inps 31 gennaio 2024, n. 27 secondo cui, nel caso di nascita del terzo o secondo figlio nel corso del mese  l’esonero spetta per l’intero mese senza la necessità di riparametrazioni giornaliere, parimenti, l’esonero spetta per l’intero mese anche nel caso in cui il figlio più piccolo compia il diciottesimo o decimo anno di età nel corso del mese.

 

In riferimento alle condizioni del diritto , poiché la misura non assume la natura di incentivo all’assunzione, la stessa non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione ex articolo 31, D.Lgs. 150/2015 e non è neanche subordinata al possesso del documento unico di regolarità contributiva ex art. 1, co. 1175, legge 296/2006.

 

Con la circolare 27/2024 l’Istituto previdenziale conferma che l’esonero per le lavoratrici madri risulta strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori previsto dall’articolo 1, c. 15, della legge n. 213/2023.

 laddove sussistano i presupposti legittimanti per l’applicazione di entrambe le misure, resta nelle more delle lavoratrici definire quale agevolazione attivare alternativamente.

Chiariamo i termini del vantaggio con tre esempi, visto che le informazioni circolate possono dare luogo ad interpretazioni non corrette, rammentiamo che per l’anno corrente i lavoratori in genere hanno diritto ad uno sconto dei contributi a proprio carico nella seguente misura:

 

  1. Retribuzioni fino a 2.692 euro mensili : taglio del 6%

  2. Retribuzioni fino a 1923 euro mensili : taglio del 7%.

  3. Retribuzioni da 2.693 euro mensili      : nessun beneficio.


Per quanto sopra:

sconto  dell’ipotesi 1 è del 3,49%

sconto  dell’ipotesi 2 è del 2,49%

sconto  dell’ipotesi 3 è del 9,49%

 

Per poter fruire dell’esonero le lavoratrici, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, potranno comunicare direttamente al loro datore la volontà di avvalersi della misura, indicando il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.

 

Visto che la circolare applicativa è uscita alla fine di gennaio l’Inps detta le tempistiche di riconoscimento:

 

flusso Uniemens di competenza febbraio 2024 per dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens (gli arretrati di gennaio e febbraio potranno essere recuperati nei flussi di marzo, aprile, maggio 2024);

Chiaramente alle interessate al beneficio verrà effettuato un congualio sul cedolino paga di marzo prossimo

 

Infine, giova ricordare che nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già esposto sulla mensilità di gennaio 2024 o nei mesi di nascita del figlio l’esonero sulla quota IVS previsto dall’art. 1, c. 15, legge di Bilancio 2024, per poter usufruire dell’esonero lavoratrici madri, sarà necessario procedere alla restituzione dell’importo già conguagliato utilizzando gli appositi codici indicati nella suddetta circolare.

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