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Tempo determinato - proroga al 31 dicembre 2024 del termine del periodo transitorio




Senza ripetere le disposizioni emanate con la Legge 85/2023 che articola nuove modalità di gestione della fattispecie del tipo di contratto in esame per i rapporti costituiti dopo il 05 maggio 2023 e della circolare di chiarimento del Ministero del Lavoro num.9 del 09/10/2023 di cui abbiamo già pubblicato dei focus che potete trovare sul nostro sito e di cui riportiamo il titolo:


·        “ Tipo tempo determinato - modifiche alle proroghe  e rinnovi  -  data 12/06/2023;

·         “Tempo determinato chiarimento Ministeriale - data 08/11/2023;


In via preliminare è necessario sottolineare di nuovo la “frastagliata” normativa che ormai da troppi anni non riconduce le disposizioni a norme certe e durature, cosa che eviterebbe dubbi che possono generare  errori in buona fede dei datori di lavoro  e dei professionisti del settore costretti a rincorrere di continuo le disposizioni di legge.

Vi accenniamo che in via transitoria e fino al 30 aprile 2024, la disposizione legislativa configurava la possibilità di proseguire oltre i dodici mesi i contratti a tempo determinato.


Rammentiamo brevemente che dopo i dodici mesi per proseguire il rapporto di lavoro sono necessarie delle esigenze straordinarie tali da giustificare la prosecuzione del rapporto in essere.

 A tal fine è stata riconosciuta a livello aziendale una delega   transitoria molto ampia per determinare le causali da applicare successivamente al dodicesimo mese di lavoro, consentendo anche accordi di secondo livello (territoriali od aziendali, sottoscritti, in quest’ultimo caso, dalle “loro RSA” o dalla RSU) atti ad individuare le specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive.

Tale facoltà demandata ai datori di lavoro si sarebbe dovuta estinguere nel momento in cui i CCNL avessero definito delle casuali certe. Con l’approssimarsi  della fine del periodo di transizione  e, visto lo stallo degli accordi in settori importanti (basti citare quello dei metalmeccanici o quello del commercio), si doveva trovare una soluzione che arriverà  quasi certamente a marzo, con la conversione in legge del c.d. D.L. “Mille proroghe”, e che sarà introdotta, nell’art. 19, comma 1, del D.L.vo n. 81/2015.Con un emendamento, fatto proprio dall’Esecutivo, il termine per l’individuazione delle specifiche ragioni aziendali definite in un contratto individuale di lavoro per ragioni tecniche, organizzative o produttive, viene spostato in avanti,  non più il 30 aprile 2024, ma il giorno ultimo per l’instaurazione del rapporto con tali condizioni viene fissato al 31 dicembre 2024.


Nel caso in cui le parti sociali intervengano a disciplinare la materia nello specifico settore prima della fine dell’anno, il potere di definire le causali specifiche decadrà automaticamente per quelle imprese che allo stesso fanno riferimento. Senza l’allungamento della fase transitoria sarebbe stato pressoché impossibile il ricorso al contratto a tempo determinato dopo il primo rinnovo, successivo ai 12 mesi o con la proroga trascorso lo stesso periodo, atteso che il rinvio alla contrattazione era stata la via per ovviare alle condizioni di natura legale individuate dal “Decreto Dignità”.

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