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Decreto Coesione, le misure per il lavoro dipendente




Con un provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2024 e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Governo ha inteso introdurre nel nostro ordinamento alcuni benefici finalizzati a favorire l’occupazione stabile, di seguito verranno esposte le disposizioni in corso di emanazione strettamente connesse al lavoro dipendente.

Il provvedimento, difatti, riporta anche alcune norme di “aiuto” all’imprenditoria giovanile che non sono approfondite non rientrando nella sfera di nostra competenza.

Preliminarmente non si può fare a meno di sottolineare che le disposizioni non possono essere considerate “novità” normative vere e proprie ma sembrano ricalcare, almeno quelle che riguardano i giovani e le donne svantaggiate, le precedenti norme scadute il 31 dicembre 2023.

Anche le disposizioni relative alla occupazione degli “over 35” nelle Regioni del Meridione richiamano l’analogo provvedimento, a tempo, già inserito nella legge n. 205/2017.

Le disposizioni non sono strutturali, in quanto riguardano i rapporti a tempo indeterminato instaurati tra il 1° settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025, in ogni caso la piena operatività delle disposizioni è subordinata al parere positivo della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione come peraltro già avvenuto nelle precedenti agevolazioni similari.

Inoltre, successivamente al parere della Commissione Europea si dovranno attendere le diposizioni dell’Inps per procedere all’applicazione del beneficio, è pacifico che qualora il parere europeo e le note tecniche dell’istituto di previdenza siano successive all’assunzione agevolata i datori di lavoro potranno procedere alla regolazione portando a credito gli importi spettanti per i mesi precedenti non fruiti.

Qualora la Commissione Europea dovesse emettere un giudizio sfavorevole i datori di lavoro che hanno assunto in forza della norma di Legge non potranno godere del beneficio, in ogni caso tale ipotesi sembra molto remota anche analizzando il ricorso storico degli ultimi anni per le agevolazioni di fatto molto simili a quella in corso di emanazione.

Hanno diritto ad utilizzare l’agevolazione i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori (quindi, ad esempio, anche gli studi professionali o le associazioni) e le società cooperative di produzione e lavoro che assumono i propri soci con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo la previsione contenuta nell’art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001.

Un requisito sostanziale per mantenere il diritto alle agevolazioni è la correttezza contributiva (DURC) e  il rispetto di tutti gli  adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza nei luoghi lavorativi  che il datore di lavoro è tenuto ad adempiere.

 Inoltre, è “necessaria” l’applicazione di accordi e contratti collettivi nazionali, nonché quelli territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,  eventuali accordi aziendali debbono essere stipulati dalle “loro” R.S.A o dalla R.S.U., come ricorda l’art. 51 del D.L.vo n. 81/2015.


Per chiarezza, le agevolazioni sono differenziate anche in relazione alla zona di svolgimento dell’attività di lavoro, pertanto per meglio comprendere le successive informazioni vi riportiamo al specifica delle “Zone Economiche Speciali” (ZES):

 

Premesso quanto sopra riportiamo sinteticamente le disposizioni.


·         Sgravi per l’assunzione

- Under 35 al primo impiego a tempo indeterminato: sgravio mensile entro il limite di 500 euro per 24 mesi;

- Under 35 al primo impiego stabile nelle ZES: sgravio mensile entro il limite di 666 euro per 24 mesi;

- Donne prive di impiego regolare da almeno 24 mesi: sgravio mensile entro il limite di 666 euro per 24 mesi con incremento occupazionale obbligatorio;

- Donne residenti nelle ZES e prive di impiego regolare da almeno 6 mesi: sgravio mensile entro il limite di 666 euro per 24 mesi con incremento occupazionale obbligatorio;

- lavoratori con almeno 35 anni compiuti privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi da impiegare nelle ZES: sgravio mensile entro il limite di 666 euro per 30 mesi;

- dipendenti in CIGS da almeno due anni presso aziende con organico pari o superiore a 1.000 unità: sgravio mensile entro il limite di 666 euro per 36 mesi. In questo caso, ai lavoratori oggetto di assunzione incentivata deve essere assicurato dal datore di lavoro un numero delle ore di formazione specifica non inferiore a 200 ore.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore neoassunto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.


·         Implementazione del SIISL

I percettori di NASpI sono iscritti d’ufficio alla piattaforma del Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del Patto di Attivazione Digitale e del Patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, potranno essere precompilate le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali o presso le banche dati detenute da Amministrazioni o Enti pubblici, fermo restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell’interessato.

I Centri per l’impiego individuano, anche per il tramite della piattaforma presente nel Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, le offerte di lavoro più congrue.

Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, provvederà a definire:

a) le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro è consentito pubblicare sul Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa le posizioni vacanti all’interno dei loro organici;

b) le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione.

Per il momento non ci sono ulteriori approfondimenti, sarà nostra cura mantenervi informati sull’evoluzione normativa.


08 Maggio 2024

 

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