Smart working: cosa cambia dal 1° aprile, tornano accordi e comunicazioni obbligatorie
È arrivato il momento dell’uscita definitiva del lavoro agile dal regime emergenziale, difatti a seguito della mancata approvazione nel decreto mille proroghe della disposizione per estendere, per l’ennesima volta oltre il 31 marzo la possibilità di utilizzare il lavoro agile con l’applicazione “semplificata” è venuta meno tale possibilità.
Pertanto dal 1° aprile, venendo meno la proroga delle misure emergenziali per tutti i lavoratori e le lavoratrici, sia del settore pubblico che del privato tornano in vigore le regole previste dalla legge num. 81 del 2017.
A partire da tale data, lo smart working non sarà più considerato un diritto del lavoratore (almeno per alcune situazioni familiari e personali), come accaduto durante il periodo di emergenza sanitaria, ma solo una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa sempre attuabile a discrezione del datore di lavoro che ne definisce le modalità di esecuzione.
Pertanto, sarà possibile farvi ricorso solamente previo accordo individuale tra singolo dipendente e datore di lavoro come previsto dalla legge sopra citata.
L’accordo individuale, come indicato all’articolo 19 della legge num. 81/2017, può essere a termine o a tempo indeterminato, deve essere stipulato in forma scritta e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore.
Oltre alla firma dell’accordo, torna la necessità di inviare le comunicazioni telematiche al Ministero utilizzando l’apposita procedura sul Portale Servizi Lavoro entro i 5 giorni successivi dall’inizio della prestazione o dall’ultimo giorno comunicato prima dell’estensione del periodo.
Come previsto dal decreto n. 73/2022, però, le aziende non dovranno inviare l’intero accordo individuale al Ministero del Lavoro, fermo restando l’obbligo di stipula, ma solamente comunicare i nominativi dei lavoratori interessati e la data di inizio e fine del lavoro agile.
In pratica dal mese corrente ogni definizione di lavoro agile dovrà essere, eventualmente, ridefinita con il proprio datore di lavoro.
Allo stato dei fatti tutti i lavoratori che esplicavano la propria mansione in smart working fino al 31 marzo scorso dovranno necessariamente far rientro in azienda o sottoscrivere l’accordo specifico per attivarne uno ex novo.
Per i termini di applicazione della Legge num.81/2017 vi rimandiamo a quanto già presente sul nostro sito e riportiamo il link https://www.solimpresa.it/single-post/2018/06/15/smart-working-o-lavoro-agile
04/04/2024
Comments