Nuovo sistema sanzionatorio per lavoro irregolare
Dal 2 marzo 2024 l’impiego di lavoratori irregolari determina delle sanzioni più pesanti, difatti il decreto legge 19 del 2 marzo 2022 appesantisce il quadro sanzionatorio applicabile in caso di accertamento di lavoro sommerso, ovvero, in caso di impiego di lavoratori in assenza della comunicazione obbligatoria di assunzione UNILAV presso i competenti servizi del lavoro.
Rammentiamo i modi e i tempi dei termini per procedere alla corretta comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ai sensi della Legge 296/2006 e del Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007, difatti dal 1° marzo 2008, ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, i datori di lavoro debbono comunicare in modalità telematica al competente servizio del Ministero del Lavoro l’assunzione, la cessazione o la trasformazione dei rapporti di lavoro utilizzando il Modello Unilav.
Con particolare riguardo alle comunicazioni di assunzione le stesse devono essere inviate con 24 ore di anticipo rispetto all’inizio della prestazione lavorativa, attraverso la procedura telematica che attesta con un numero di protocollazione , unitamente alla data e all’ora di invio della comunicazione l’avvenuta effettuazione.
Dunque, il presupposto per l’applicazione delle sanzioni per lavoro sommerso è l’impiego di lavoratori in assenza dell’invio della comunicazione di assunzione con modello Unilav, a patto che prima dell’accertamento dell’illecito in sede di accesso ispettivo l’impresa non abbia già provveduto a regolarizzare spontaneamente la posizione del lavoratore
Il citato decreto interviene inasprendo del 10% la sanzione originariamente prevista D.L. 12 del 22 febbraio 2022, già maggiorata del 20% dal 2019 come previsto dalla L. 145 del 30 dicembre 2018.
Il sopracitato provvedimento, noto anche come Decreto PNRR si va incardinare all’interno più misure poste in essere per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e di rafforzare, allo stesso tempo, le misure da porre in essere al fine di favorire il rispetto delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione all’istituto del distacco e dell’appalto.
Si riporta di seguito il “nuovo” ordinamento normativo che ha aggiornato il sistema sanzionatorio in materia di lavoro sommerso.
Le sanzioni per lavoro irregolare dal primo marzo 2024
La quantificazione delle sanzioni applicabili in caso di lavoro sommerso dipende in larga parte dalla durata della prestazione lavorativa illecita, in particolare, l’entità della sanzione aumenta in relazione al numero dei giorni di lavoro sommerso, che rammentiamo si applica per ciascun lavoratore irregolare, secondo il quanto di seguito riportato:
€ 1.950,00 fino ad un massimo € 11.700,00 in caso di prestazione lavorativa che non superi 30 giorni.
€ 3.900,00 fino ad un massimo € 23.400,00 in caso di prestazione lavorativa compresa tra i 31 ed i 60 giorni.
€ 7.800,00 fino ad un massimo € 46.800,00 in caso di prestazione lavorativa superiore ai 60 giorni.
Per effetto del comma 3-quater dell’ art. 3, D.L. 12/2002 alle sanzioni previste dal comma 3 del medesimo Decreto occorre applicare una ulteriore maggiorazione del 20% nel caso in cui rapporto di lavoro irregolare sia stato attivato con un lavoratore extracomunitario privo di regolare permesso di soggiorno oppure con un minore in età non lavorativa, a cui aggiungere un ulteriore 20%., e sarà pari a:
€ 2.160,00 fino ad un massimo € 12.960,00 in caso di prestazione lavorativa che non superi 30 giorni.
€ 4.320,00 fino ad un massimo € 25.920,00 in caso di prestazione lavorativa compresa tra i 31 ed i 60 giorni.
€ 8.640,00 fino ad un massimo € 51.840,00 in caso di prestazione lavorativa superiore ai 60 giorni
Infine, nel caso in cui le imprese abbiano commesso i medesimi illeciti nei tre anni precedenti, le sanzioni indicate vengono raddoppiate con l’intento di scoraggiare eventuali recidive, su tale disposizione l’ispettorato ha in precedenza chiarito che il raddoppio della sanzione non operi nel caso in cui gli illeciti precedenti siano stati sanati con versamento della sanzione in misura ridotta a norma della Legge 689/1981.
Completa il quadro sanzionatorio in materia di lavoro nero l’art. 103, comma 14, D.L. 103/2020 il quale ha previsto che, nei casi in cui il datore di lavoro intrattenga un rapporto di lavoro irregolare con un lavoratore extracomunitario che abbia presentato la domanda per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo (art. 103, comma 2, D.L. 23/2020), le sanzioni per lavoro “nero” già previste dall’art. 3, comma 3, D.L. 12/2002 debbano essere raddoppiate.
Inoltre, in fase di verifica ispettiva qualora venga qualificato del personale irregolare è prevista la sospensione quando il numero dei lavoratori irregolari è pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
Si possono considerare irregolari:
i lavoratori rispetto ai quali non è stata effettuata la comunicazione al Ministero del Lavoro oppure la denuncia nominativa all’INAIL;
i soggetti riconducibili alla nozione di lavoratore secondo la normativa sulla sicurezza sul lavoro, rispetto ai quali non si è provveduto a formalizzare il rapporto.
La percentuale del 10% deve essere individuata sul totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo, computando sia i lavoratori regolari sia i lavoratori in nero e i lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste.
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