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Limite contratti a termine e in somministrazione


Per meglio focalizzare la “gestione” dei contratti a tempo determinato e di somministrazione di seguito si riportano sinteticamente le norme legislative alla luce delle recenti disposizioni.

Molto spesso i datori di lavoro non valutano con la dovuta attenzione la corretta applicazione delle disposizioni , esponendosi di fatto a possibili sanzioni a seguito del mancato rispetto della direttiva ed a eventuali azioni intraprese dai lavoratori.

Nella pratica comune tale inadempienza è solitamente considerata come un “peccato veniale” ma analizzando con attenzione le possibili penali e azioni intraprese dai lavoratori è “conveniente” trattare la norma con il massimo riguardo.

  1. CONTRATTI A TERMINE

Il l Dlgs 81/2015 definisce il limite numerico di lavoratori da poter assumere con contratto a tempo determinato difatti , non possono essere costituiti in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Alcuni contratti collettivi prevedono delle percentuali diverse in alcuni casi migliori della norma di Legge.

I datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti possono stipulare, in ogni caso, un contratto di lavoro a tempo determinato.

Nella citata Legge sono espressamente previste delle deroghe alla percentuale del 20%, di seguito si riportano le ipotesi che rendono possibile il superamento del suddetto limite

  • fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;

  • start-up innovative, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;

  • attività stagionali;

  • spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;

  • sostituzione di lavoratori assenti;

  • lavoratori di età superiore a 55 anni.

Il limite percentuale dei contratti a termine non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra università pubbliche o private, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica, coordinamento e direzione della stessa.

Il mancato rispetto dei limiti determina nei fatti la possibilità di vedersi elevare delle sanzioni amministrative dall’organo ispettivo secondo quanto riportato nell’articolo 40 e nell’articolo 31 del Dlgs 81/2015 e precisamente:

in caso di violazione del limite numerico legale o contrattuale:

- 20% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia pari ad uno;

- 50% della retribuzione per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore ad uno.

La retribuzione di riferimento è la retribuzione lorda mensile prevista dal ccnl applicato per ogni lavoratore per il numero dei mesi o frazione di mese superiore a 15 giorni di occupazione.

Il periodo di occupazione viene determinato dalla data di assunzione alla data di accertamento o di scadenza del termine per contratti già conclusi. La sanzione viene notificata nella misura di un terzo dell’importo determinato come sopra indicato ed il pagamento entro 60 giorni dalla notifica estingue la violazione.

2. CONTRATTI IN SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO

Il l Dlgs 81/2015 stabilisce i limiti e le modalità per l’utilizzo di tali lavoratori, il calcolo e la percentuale di utilizzo seguono le stesse regole citate per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, si ritiene pertanto inutile citare nuovamente quanto già indicato nel precedente paragrafo.

Il superamento del tetto determina una sanzione da 250 a 1250 euro per il solo utilizzatore dei contratti, inoltre, i lavoratori somministrati in violazione dei limiti potranno richiedere l’assunzione a tempo indeterminato a partire dal primo giorno di utilizzo (art 38 comma 2 del Dlgs 81/2015).

 

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