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Sanzioni per il mancato rispetto del collocamento obbligatorio L.68/99




Sugli obblighi previsti dalle disposizioni sul collocamento obbligatorio abbiamo nei giorni scorsi effettuato la pubblicazione delle procedure previste per la compilazione del prospetto informativo annuale che di norma deve essere presentato entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, pertanto vi rimandiamo a quanto già presente sul nostro sito nella sezione “approfondimenti”.


In questo focus valuteremo le eventuali sanzioni per le inadempienze sugli obblighi del collocamento delle categorie protette, difatti a volte la parte delle sanzioni non viene ben evidenziata.


È bene premettere che le sanzioni amministrative che puniscono le violazioni in materia di collocamento obbligatorio delle persone con disabilità e dei soggetti parificati, previste dalla legge n. 68/99, sono state rimodulate, con alcuni incrementi molto sostanziosi nel caso di non ottemperanza delle disposizioni di Legge

Analizziamo ora quali sono le violazioni principali nel caso di mancato rispetto delle norme.


Ritardata o omessa presentazione del “prospetto informativo disabili”

L’omessa o la ritardata presentazione del prospetto informativo del personale in forza al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, per effetto del DM n. 194/2021, comporta una violazione e una conseguente sanzione amministrativa pecuniaria di euro 702,43, con maggiorazione pari ad euro 34,02 per ogni giorno di ritardo ulteriore che va calcolata per i giorni di calendario dal giorno successivo a quello in cui è scaturita l’inadempienza.

Pertanto la sanzione massima su base annua si attesta 13.119,73 euro.

Sull’obbligo di trasmissione del prospetto informativo, ha inciso l’art. 40, comma 4, del DL n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, il quale prevede la possibilità di non invio di tale documento negli anni successivi se, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o tali da incidere sul computo della quota di riserva.


Mancata assunzione del lavoratore disabile

Trascorsi 60 giorni dal momento nel quale sorge l’obbligo di assunzione, il datore di lavoro che non ottempera alla coperta della quota di riserva prevista dalla Legge 68/99 per cause a lui imputabili è passibile di una sanzione amministrativa fissata in euro 196,05 al giorno per ciascun lavoratore con disabilità non occupato, pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo (39,21 euro) con un importo massimo annuale pari a 61.167,60€ per posto non coperto.

La sanzione si applica a fronte di cause imputabili al datore di lavoro.

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 1549/2002 e con risposta ad interpello n. 26/2009, ha ritenuto applicabile questa sanzione anche nei casi in cui il “prospetto informativo disabili” inviato sia lacunoso al punto da impedire, aggravare o comunque rallentare l’azione amministrativa relativa all’inserimento al lavoro dei disabili.

Al contrario non risulta invece sanzionabile il datore di lavoro se, per esempio, mancano disabili disponibili per la qualifica professionale richiesta o se vi è carenza di disabili con qualifica simile, oppure se vi è stata rinuncia espressa al posto di lavoro da parte del disabile segnalato e avviato dall’azienda.

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