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La cd “pace contributiva” e il riscatto della laurea


Il D.L. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, prevede la possibilità per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché alla gestione separata che non abbiano anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 (che dunque risultino nel sistema contributivo) e che non siano titolari di pensione, di riscattare ai fini pensionistici dei periodi non coperti da contribuzione.


Nello specifico, la cd “pace contributiva” consente, per un periodo di tempo limitato e sperimentale (fino al 2021), ai soggetti con almeno un contributo versato in una o più gestioni Inps ma che risultino privi di contributi prima del 1996 di richiedere il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione. Il periodo massimo riscattabile è definito in 5 anni.


È importante sottolineare che il periodo di riscatto potrà fare riferimento sia a periodi non coperti dalla contribuzione, sia a periodi nei quali erano dovuti contributi che tuttavia non sono stati versati nelle gestioni Inps. Il riscatto dovrà riguardare periodi che vanno dal 1° gennaio 1996 fino all’ultimo contributo versato entro il 29 gennaio 2019.


Per quanto concerne l’importo da corrispondere per il riscatto degli anni scoperti, si dovrà applicare l’aliquota IVS vigente (33% o 34% se superiore alla prima fascia di retribuzione pensionabile) all’ultimo imponibile previdenziale maturato prima della richiesta (precisamente, facendo riferimento ai 12 mesi di lavoro più recenti).

L’onere potrà essere rateizzato in un massimo di 10 anni (l’arco temporale è stato elevato in fase di conversione dai precedenti 5 anni previsti dal D.L.), a condizione che la singola rata non sia di importo inferiore ai 30 euro.


Infine, ai sensi del comma 6 dell’articolo 20 l’onere per il riscatto contributivo è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque anni.


L’intervento del datore di lavoro nel riscatto

La norma introduce la possibilità per il datore di lavoro privato di partecipare all’onere per il riscatto dei periodi, destinando a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. Tali importi sono deducibili dal reddito d’impresa e da lavoro autonomo ed anche dai redditi da lavoro dipendente ai sensi del T.U.I.R. Tuttavia, si pongono delle questioni non ancora risolte dalle amministrazioni competenti, tra cui:


· ci si chiede se questi premi di produzione debbano necessariamente conseguire da un accordo di secondo livello così come accade per i classici premi di risultato di cui alla legge di Stabilità del 2016;

· la possibilità di destinare tali premi alla copertura di periodi carenti da contribuzione deve essere regolamentata a livello aziendale oppure se è lasciata alla contrattazione individuale tra datore di lavoro e lavoratore;

· infine, eventuali quote residue a carico del lavoratore dovranno seguire il regime di detraibilità di cui al comma 3 (50% in cinque anni) oppure le regole classiche stabilite dal T.U.I.R. di non concorrenza al reddito.


Su queste singole fattispecie si resta in attesa di delucidazioni da parte delle amministrazioni competenti.


Il riscatto del periodo di laurea.

Il comma 6 dell’articolo 20, integrando il D.lgs. n. 184/1997, riconosce la facoltà di riscattare ai fini pensionistici i periodi laurea e dottorato di ricerca senza copertura contributiva. La norma stabilisce che si dovrà necessariamente fare riferimento a periodi di competenza del metodo contributivo, ossia a partire dall’anno 1996.


Il costo sostenuto per questo tipo di riscatto è calcolato con le modalità in vigore per i riscatti dei periodi universitari dei soggetti inoccupati (regolamentati dal D.lgs. n. 184/1997), cioè moltiplicando l’aliquota IVS del 33% per il reddito minimo soggetto ad imposizione stabilito per la Gestione Inps Artigiani e Commercianti, pari a 15.878,00 euro nell’anno 2019, con una spesa di 5.240,00 euro per ogni anno riscattato. L’onere sostenuto è deducibile dal reddito del soggetto ai sensi dell’articolo 10, comma e) del T.U.I.R.

 

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