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Fringe benefit 2022 innalzato a 600 euro e altre novità


Preliminarmente rammentiamo che cosa si intende con il termine "fringe benefits".

Con tale definizione vengono ricompresi quegli elementi definiti retribuzione in natura riconosciuti ai lavoratori in forma di beni e servizi, a titolo o esemplificativo:


-auto aziendale;

-cellulare;

-nido aziendale;

-buoni /voucher buoni carburante o buoni spesa di diverso genere.


Elementi che l’azienda decide di assicurare ai dipendenti come premio ad personam o incentivo alla fidelizzazione.

Nella normativa corrente il valore di tali beni o servizi è fissato in 258,23 euro su base annua e se i beni riconosciuti superano tale tetto i fringe benefits partecipano interamente al reddito del lavoratore come prevede l'art 51 comma 1 TUIR per il principio generale della onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, pratica perdono il beneficio fiscale.


Per il 2022 la soglia di esenzione da tassazione per beni e servizi forniti al dipendente dall'azienda passa a 600 euro con un aumento di 341,77 euro secondo quanto disposto dal Decreto Aiuti bis (Decreto legge 115 2022) in vigore dal 10 agosto 2022.

Rammentiamo che ai 600 euro si possono sommare i 200 euro del Bonus carburante, previsto dall’art. 2 del Decreto Legge n. 21/2022, in questo caso, va prevista una voce paga ad hoc.

La novità, è stata dettata dal forte impatto economico sulle imprese del caro energia e dell’inflazione, e per tentare di rendere meno gravosa la situazione economica delle famiglie.


L'innalzamento della soglia non è la sola novità difatti il decreto specifica anche che nella franchigia dei 600 euro possono trovare posto erogazioni liberali dei datori di lavoro a sostegno delle spese per utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.


Inoltre, in caso di superamento della soglia di 600 euro tale importo non diventa interamente imponibile come prevede il comma 3 art 51 del Tuir ma l'imposizione fiscale riguarderebbe solo le somme eccedenti, per esempio se un datore di lavoro decidesse di erogare 1000 euro la somma imponibile sarebbe “solamente” di 400 euro.

Va ricordato che, diversamente dal welfare aziendale il riconoscimento della retribuzione in natura segue le seguenti disposizioni:

  • non deve necessariamente essere riconosciuto alla totalità dei lavoratori, ma può essere accordato liberamente, a scelta del datore di lavoro;

  • non è necessario che il riconoscimento venga effettuato in occasione di festività o ricorrenze;

Il riconoscimento del benefit rappresenta un vantaggio per i lavoratori che fino alla soglia di esenzione vedono incrementata la retribuzione dell’importo totale senza alcuna tassazione e anche per il datore di lavoro che riconoscendo il fringe benefit non rileva ulteriori costi per oneri.


In ogni caso è necessario fare chiarezza in merito al fringe benefit difatti il riconoscimento non può e non deve in alcun modo sostituire o integrare per fini diversi da quelli previsti dal Tuir la retribuzione e pertanto monetizzazioni per prestazioni di lavoro “mascherate” con il riconoscimento di tale istituto sono senza dubbio in violazione delle norme di legge e contrattuali.


Il riconoscimento del benefit deve essere esposto sul prospetto paga dei lavoratori con una voce che permetta il riconoscimento del tipo di erogazione, tale voce potrà essere “figurativa” nel caso della consegna al lavoratore di un carnet di buoni da spendere o effettiva nel caso dell’erogazione dei fringe benefit.

Rammentiamo che la norma sarà in vigenza fino al 31/12/2022 e che successivamente, in assenza di disposizioni specifiche, si rientrerà nell’alveo delle disposizioni previgenti.

 

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