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Lavoratore residente all’estero e azienda senza stabile organizzazione in tale stato




Potrebbe sembrare un aspetto marginale nella gestione dei rapporti di lavoro ma sempre più spesso ci si trova nella situazione di dover stipulare dei contratti di lavoro con soggetti che svolgono la propria prestazione e risiedono in un paese estero e il datore di lavoro non ha una stabile organizzazione in tale nazione.

La disciplina da applicare al momento della formalizzazione lavorativa determina in capo al datore di lavoro alcune incertezze interpretative sulla corretta articolazione previdenziale e fiscale.

Cerchiamo, pertanto, di focalizzare alcuni aspetti per procedere correttamente.

I redditi da lavoro dipendente e categorie assimilate quali ad esempio i rapporti di lavoro esercitati nei modi propri della collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50 comma 1, lettera c-bis del TUIR, si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti a soggetti non residenti, a prescindere dal fatto che le prestazioni siano materialmente effettuate nel territorio nazionale o all’estero.

Per quanto concerne le modalità e l’entità della tassazione fiscale, ai sensi dell’art. 24 del DPR n. 600/1973 è prevista, per i soggetti non residenti, una ritenuta a titolo d’imposta del 30%.

La norma sopra indicata è generica e nella pratica per la corretta gestione previdenziale e fiscale sarà necessario valutare alcune particolarità che di seguito analizziamo.

Le richiamate regole valgono purché non esista una Convenzione contro le doppie imposizioni che disciplini diversamente la materia (Circ. AE 18.6.2001 n. 58 § 1.10), va specificato che la gran parte degli stati ha stipulato accordi bilaterali in materia proprio per evitare la doppia tassazione in capo al lavoratore.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, se la prestazione svolta non rientra fra quelle indipendenti come il lavoro autonomo, il diritto di tassare il reddito tra gli Stati che hanno sottoscritto un Trattato contro le doppie imposizioni dovrà essere individuato in applicazione dell’art. 15 della Convenzione, conforme al Modello OCSE (Circ. AE 26.1.2001 n. 9 § 2.3).

Pertanto in forza della convenzione i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente in un paese estero riceve in corrispettivo di una attività svolta come dipendente, ma assunto da una azienda con sede in Italia, sono imponibili soltanto nel paese di residenza, a meno che tale attività non venga svolta sul nostro territorio nazionale.

Sostanzialmente se l’attività è svolta sul territorio italiano, le remunerazioni percepite sono imponibili nel nostro paese e tale disposizione è individuata come il sistema di tassazione concorrente tra gli Stati che si attiva solo nel caso il soggetto residente in un paese estero si trova a lavorare in Italia.

Il sostituto d’imposta, come tra l’altro chiarito l’Agenzia delle entrate, “gestisce” il trattamento previdenziale e fiscale sotto la propria responsabilità, e può applicare direttamente l’esenzione da tassazione in Italia.

Chiaramente l’analisi dei documenti e l’approfondimento della convenzione tra gli stati contro la doppia imposizione dovrà essere effettuata successivamente alla presentazione da parte del beneficiario di documentazione idonea a dimostrare l’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni del caso.

In presenza d’incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, il sostituto è tenuto ad operare le ritenute (cfr. tra le altre Int. AE 28.10.2019 n. 433, Ris. AE 12.7.2006 n. 86, Ris. AE 24.9.2003 n. 183).

In relazione agli aspetti previdenziali connessi al rapporto di lavoro sono, per la generalità dei paesi dell’UE, disciplinati dal principio dell’unicità della legislazione previdenziale applicabile, e consistono nella “gestione” del rapporto previdenziale connesso alla territorialità dell’obbligazione previdenziale.

Tale disposizione è di fatto applicabile alla generalità dei rapporti di lavoro trattati nel presente promemoria.

In ogni caso il datore di lavoro annualmente dovrà fornire la documentazione idonea per permettere al lavoratore residente e operante all’estero di adempiere agli obblighi fiscali, riportando quanto corrisposto per il rapporto di lavoro.

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