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Le aliquote contributive per la fruizione degli ammortizzatori sociali dal 01/07/2022


Con la circolare n. 76 del 30 giugno 2021, e con un messaggio rilasciato il 01 luglio identificato con n. 2637, l’Inps ha definito le disposizioni di prassi per l’adeguamento delle aliquote contributive a sostegno degli ammortizzatori sociali.

All’applicazione delle disposizioni sono tenuti i datori di lavoro che rientrano nei diversi campi di applicazione previsti dalla riforma del D.L. vo n. 148/2015, avvenuta attraverso la legge n. 234/2021.

I versamenti sono dovuti, come recita la norma, a partire dal 1° gennaio 2022, con la conseguenza che sono dovuti anche gli arretrati per il periodo trascorso fino allo scorso mese di giugno, le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il mese di settembre.


Purtroppo per l’ennesima volta non si può fare a meno di sottolineare la “confusione” delle disposizioni che di fatto generano possibili errori e costringono le aziende a continue operazioni su periodi pregressi per la discrepanza tra l’entrata in vigore delle norme legislative e le note esplicative che definiscono l’operatività delle stesse.

Prima di entrare nel merito dei contenuti principali della nota dell’Istituto, è importante sottolineare che con le “nuove” disposizioni nessun lavoratore subordinato tranne i dirigenti è senza copertura in caso di crisi aziendale, difatti sono entrati sotto l’ombrello protettivo anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata.

La citata circolare si occupa di definire le nuove aliquote contributive che riguardano sia il FIS (fondo integrazione salariale) utilizzabile in termini generici per le aziende che non rientrano nell’ambito industriale che la CIGS (cassa integrazione straordinaria) per le aziende del settore manifatturiero.


Fondo di integrazione salariale (FIS)

Fino al 31 dicembre 2021 l’aliquota di finanziamento, suddivisa in 2/3 a carico del datore e 1/3 a carico del lavoratore, era per le imprese con un organico superiore a 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti pari allo 0,45%, mentre per quelle oltre questa soglia era pari allo 0,65%.


La riforma del D.L. vo n. 148/2015 ha stabilito, per il solo 2022 le seguenti aliquote:

  1. Fino a 5 dipendenti: 015% di cui lo 0,10% sulla retribuzione imponibile a carico del datore di lavoro e lo 0,5% del lavoratore;

  2. Da 5,1 a 15 dipendenti: 0,55%, di cui 0,3666% a carico del datore e 0,1833% a carico del dipendente;

  3. Oltre i 15 dipendenti: 0,69%, la cui suddivisione tra datore di lavoro e lavoratore è rispettivamente, dello 0,46% e dello 0,23%;

  4. Oltre i 50 dipendenti (ma soltanto per le imprese commerciali, per quelle della logistica, per le agenzie di viaggio e turismo e per gli operatori turistici): 0,24%, suddivisi in 0,16% a carico dell’azienda e 0,08% a carico del lavoratore.

Dal 1° gennaio 2023 la contribuzione ordinaria sarà:

  1. Fino a 5 dipendenti: 0,50%, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del dipendente (i due valori sono, rispettivamente, 0,3333% e 0,2666%);

  2. Oltre i 5 dipendenti: 0,80% di cui 0,5333% a carico del datore e 0,2666% a carico del lavoratore.


CIGO

Le aliquote sono definite dall’art. 13 del D.L. vo n. 148/2015, per le aziende interessate le quali sono quelle che rientrano nei settori indicati dall’art. 10.

Nella fattispecie le aliquote contributive non hanno subito alcun cambiamento, in ogni caso per completezza di informazione riportiamo i dati delle percentuali di contribuzione

  1. 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti impiegati, operai ed apprendisti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;

  2. 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti già individuati sub a) delle imprese industriali che occupano più di 50 dipendenti;

  3. 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti già individuati sub a) delle imprese industriali ed artigiane del settore edile;

  4. 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai ed apprendisti delle imprese dell’industria e artigianato lapidei;

  5. 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati ed i quadri delle imprese dell’industria e dell’artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;

  6. 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati ed i quadri delle imprese dell’industria e dell’artigianato edile e lapidei che occupano più di 50 dipendenti.


Nulla è cambiato, al momento per il contributo addizionale che occorre pagare in caso di richiesta di ammortizzatore sia per un intervento ordinario che per uno straordinario, con la sola eccezione degli eventi non oggettivamente evitabili, di seguito si riportano i parametri.

  1. 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate (e non sulla integrazione salariale anticipata), relativamente ai periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti attraverso anche più interventi fino ad un massimo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

  2. 12% oltre le 52 settimane, sino ad un massimo di 104 in un quinquennio mobile;

  3. 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

Con la mensilità di luglio si provvederà ad aggiornare le aliquote secondo le disposizioni appena emanate dall’Inps e successivamente si dovrà procedere alla regolazione del periodo da gennaio a giugno, al momento si attendono le disposizioni previdenziali e l’aggiornamento delle procedure informatiche per effettuare i conguagli del caso.

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