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Lo smart working post emergenza sanitaria


Lo smart working è giunto ad una evoluzione anche per i periodi successivi all’emergenza da Covid 19 strutturando alcuni aspetti del lavoro agile ad oggi non propriamente puntualizzati sia per crisi sanitaria che per la diffusione effettivamente considerevole che difficilmente potrà regredire nei prossimi anni.


Il sette dicembre scorso è stata raggiunta un’intesa tra imprese e sindacati, anche sollecitata dal ministro del lavoro, che parte dal solco della disciplina della legge 81/2017 (di cui potete trovare una nota nel nostro sito), dando spazio ai contratti nazionali, aziendali o territoriali, nel rispetto degli accordi collettivi in essere.

Rammentiamo che con la fase di emergenza sanitaria, tutt’ora in corso, il ricorso al lavoro agile avviene su scelta unilaterale del datore di lavoro, viceversa con l’intesa si stabilisce che l’adesione avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale scritto, con la possibilità di recedere.

L’eventuale indisponibilità del lavoratore non può far scattare il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né può rilevare sul piano disciplinare.


L’accordo individuale che tra l’altro dovrà indicare la durata, che può essere a termine o a tempo indeterminato; l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali deve adeguarsi ai contenuti dell’eventuale contrattazione collettiva di riferimento ed essere coerente con la disciplina di legge e con il Protocollo.

Viene ribadito che lo svolgimento della prestazione in modalità agile non deve incidere sugli elementi contrattuali in essere quali livello, mansioni, inquadramento professionale e retribuzione difatti il lavoratore in smart working ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo, riconosciuto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni solo in presenza.

Durante le giornate di lavoro agile di norma non sono previste prestazioni di lavoro straordinario tranne se sussistono norme di contratto che prevedono tale possibilità.

Lo svolgimento della giornata lavorativa in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda.


La prestazione di lavoro agile può essere articolata in fasce orarie, individuando la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa che deve essere di fatto garantita, ed in ogni caso per le assenze legittime come ad esempio malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e senza alcun obbligo di svolgere attività di lavoro.

Il lavoratore è libero di individuare il luogo dove svolgere la prestazione in modalità agile, purché consenta la prestazione in condizioni di sicurezza e riservatezza

Per quanto attiene alla strumentazione tecnologica e informatica, necessaria per assicurare al lavoratore che gli strumenti siano idonei all’esecuzione della prestazione e sicuri per l’accesso ai sistemi aziendali, attengono al datore di lavoro, tranne esplicite pattuizioni diverse.


Le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita al lavoratore agile sono a carico del datore di lavoro che ne resta proprietario.


Successivamente si dovranno dettare le norme di attuazione delle disposizioni per la corretta gestione del lavoro agile pertanto si demanda alla contrattazione dei diversi settori per definire le “nuove” disposizioni successive al termine dell’emergenza sanitaria che in ogni caso dovranno prendere come riferimento la Legge 81/2017 e il protocollo appena siglato.

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