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Nuove disposizioni sui Congedi parentali


È stato definito il via libera del Consiglio dei ministri al decreto legislativo presentato dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che recepisce la direttiva Ue 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza familiare, abrogando la precedente direttiva 2010/18/Ue.


Le modiche e l’ampliamento delle disposizioni si sono rese ineluttabili recependo necessariamente la direttiva europea che fissa i parametri “minimi” per conciliare i tempi di lavoro e la cura dei figli.

I presupposti per l’attivazione delle modifiche tendono a garantire alcuni obiettivi, quali:

· il sostegno fattivo all'assistenza delle categorie deboli come bambini e disabili;

· il consolidamento del concetto di condivisione delle responsabilità tra uomini e donne;

· la promozione di una effettiva parità di genere.


Di seguito analizziamo sinteticamente le novità introdotte e già pienamente operative.


Congedo paternità

Il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi è stato recentemente portato a regime dalla legge di bilancio 2022 e l’Inps ha già emanato le indicazioni operative per la fruizione.

Con il nuovo decreto il congedo obbligatorio e indennizzato al 100% per i padri e potrà essere fruibile, come il congedo di maternità, liberamente in tutto l’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino.

Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.


Congedo parentale fino a 12 anni del bambino

Due le novità in tema di congedo parentale facoltativo, successivo a quello obbligatorio e indennizzato solo al 30%:


1 - Passa da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo facoltativo, spettante al genitore solo, per un maggiore sostegno ai nuclei familiari monoparentali.

2 - I congedi parentali in presenza di due genitori invece salgono a 9 in totale, invece che 6. Sono previsti infatti:

  • 3 mesi non trasferibili per ciascun genitore (3+3)

  • 3 mesi, trasferibili tra i genitori un’indennità pari al 30% della retribuzione.


Prevista inoltre una indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave pari al 30%.

Inoltre aumenta da 6 a 12 anni l’età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono usufruire del congedo parentale, indennizzato come sopra descritto.


Maternità lavoratrici autonome

Viene esteso il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, a eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.


Smart working

I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori:

  1. con figli fino a 12 anni di età;

  2. con figli senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità;

  3. che siano soggetti a prestare l’assistenza a familiari in condizioni di disabilità o non autosufficienza.

 

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