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Conguaglio di fine anno



La figura del sostituto d'imposta venne introdotta con il D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"). In particolare l'art. 64 comma 1 definisce tale figura come:

Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso.”


Pertanto i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti ogni anno ad effettuare un ricalcolo riepilogativo sia fiscale che contributivo. Tale adempimento è nell’uso comune definito “il conguaglio di fine anno” e solitamente coincide con la mensilità di dicembre.

In pratica si tratta di un ricalcolo delle imposte e dei contributi dovuti dai lavoratori dipendenti e categorie assimilate, quali collaboratori e pensionati.


Sulla base del reddito percepito annualmente, la cui misura diviene certa con la mensilità di dicembre, sono sottoposti a conguaglio i contributi previdenziali di qualsiasi ente, le imposte (Irpef, addizionale regionale e comunale) a carico del lavoratore. Questa operazione di fatto corregge ed adegua gli importi trattenuti nelle buste paga da gennaio a novembre, sia per la sezione fiscale che per quella contributiva.

Inoltre, sempre in sede di conguaglio, si calcola l’effettivo ammontare delle detrazioni fiscali spettanti, come ad esempio le detrazioni per lavoro dipendente, le detrazioni per carichi di famiglia e altre detrazioni che tengono conto non solo del reddito percepito ma anche del numero di giornate lavorate.


Dal 2015 con le operazioni di conguaglio il sostituto d’imposta e tenuto anche ad effettuare un “ricalcolo” del cosi detto “bonus Renzi” che per inciso vista la norma istitutiva, e senza entrare nel dettaglio, ha prodotto dei processi di rideterminazione abbastanza vistosi. Difatti tutti i lavoratori con una retribuzione intorno a 25.000/26.000 euro sono nella condizione di ricalcoli anche sostanziosi.


Pertanto ciò che è stato calcolato dal datore di lavoro in via presuntiva da gennaio a novembre nelle buste paga, sulla base di un reddito presunto, verrà calcolato nella misura definitiva a dicembre sulle retribuzioni effettivamente percepite e ci saranno appunto le operazioni di conguaglio, che di fatto rappresentano la differenza tra l’importo dovuto nell’anno e quanto già trattenuto.

Ciò comporta delle correzioni che possono determinare sia somme a credito per il lavoratore che ulteriori somme a debito che si manifestano in busta paga nelle trattenute, riducendo o aumentando il netto della mensilità in cui è effettuato il conguaglio.


Proprio perché può spesso determinare delle somme ulteriori da pagare tale operazione di conguaglio genera scetticismo nei lavoratori. Queste ulteriori trattenute sono dovute, come abbiamo detto, al ricalcolo delle imposte (Irpef e addizionali regionali e comunali) e ciò vuol dire che nelle precedenti mensilità dell’anno, sono state trattenute meno imposte rispetto a quelle dovute sulla base del reddito annuale poi di fatto percepito.


Ovviamente, salvo casi particolari in cui il reddito presunto dell’anno è valutato in maniera nettamente inferiore, questo addebito di ulteriori imposte o contributi rientra nella normalità e non è un errore del datore di lavoro o di colui che elabora le buste paga.


A puro titolo esemplificativo ci sono diverse condizioni che concorrono al calcolo delle imposte di seguito sinteticamente si riportano le situazioni più comuni che possono influire sul conguaglio di fine anno:

  • Rapporto di lavoro iniziato o terminato in corso d’anno: tale ipotesi generalmente determina un conguaglio a favore del lavoratore;

  • Richiesta di variazione delle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia: tale ipotesi può determinare differenze a credito o debito del lavoratore. Se un modello viene consegnato nel corso dell’anno la variazione può implicare dei ricalcoli delle detrazioni spettanti;

  • Mensilità aggiuntive: l’erogazione delle mensilità aggiuntive (13ma e 14ma) sono effettuate nella generalità dei casi con l’emissione di un cedolino paga specifico e separato dalle “normali” mensilità tale pratica determina nei fatti un ricalcolo delle imposte a fine anno che produce un conguaglio negativo per il lavoratore;

  • Aumento della retribuzione mensile nel corso dell’anno: tale ipotesi determina di fatto un conguaglio che dovrà necessariamente far confluire nel cumulo di reddito annuo i diversi importi percepiti con implicazioni sulle imposte dovute;

  • Premi una tantum: per tali importi vale quanto riportato per gli aumenti di retribuzione.

  • Bonus Renzi: tale bonus di 960 euro annuali deve essere ragguagliato alle mensilità da gennaio a novembre prendendo come riferimento il mese di competenza e ricalcolato a dicembre su base annua. Tale metodo espone una larga fascia di lavoratori a ricalcoli a proprio svantaggio.

In ogni caso, la casistica e le variabili sono molteplici e in alcuni casi di difficile riconduzione per le persone non addentro alla materia. Negli anni le norme di legge emanate hanno sempre più complicato e intricato la materia fiscale e previdenziale tanto da rendere estremamente difficoltoso “ricostruire” la logica di calcolo per in non addetti ai lavori.

Quanto sopra citato ha indubbiamente fatto sì che i lavoratori abbiano difficoltà a comprendere situazioni, effettivamente, poco chiare per le possibili mediazioni tra le diverse ipotesi.


Ad ogni buon conto non è possibile in senso assoluto escludere l’errore umano di chi effettua le operazioni di conguaglio o una errata interpretazione dei dati fiscali e previdenziali individuali: si pensi solo ad esempio alle addizionali comunali che prendono in considerazione tutti i comuni italiani e sono diversificate per il saldo e l’acconto e che debbono essere attribuite per il comune di residenza del lavoratore.


Resta, in ogni caso, la possibilità di presentare, in caso di errori o imprecisioni che abbiano determinato un debito o credito maggiore, la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione 730.

 

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