top of page

Periodo di prova nei rapporti a tempo determinato (D.Lgs. 104/2022)


Sulla G.U. n. 176/2022 è stato pubblicato il D.lgs. 29/07/2022 n.104, che, attuando la Direttiva UE 2019/1152, ha fissato alcune condizioni “minime” di lavoro che dettano alcune condizioni che precedentemente erano trattate facendo riferimento al CCNL applicato e che viceversa dall’entrata in vigore della disposizione debbono essere riportate analiticamente sulla lettera di assunzione su tale disposizione abbiamo già pubblicato sul nostro sito una nota in data 08 Agosto dal titolo “Decreto Trasparenza, obblighi di informazione”.


In questo approfondimento fissiamo le direttive del Dlgs richiamato sull’articolo 7 che di fatto detta in 6 mesi la durata massima del periodo di prova che il datore di lavoro può prevedere in sede di assunzione, salvo che la contrattazione collettiva non disponga una durata di miglior favore per il dipendente e quindi una durata inferiore.


Un aspetto sostanziale è riferito al periodo di prova applicato qualora si instauri un contratto a termine, difatti la durata dello stesso deve essere proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego. Inoltre, se viene rinnovato per lo svolgimento delle medesime mansioni, il periodo di prova non può più essere applicato ritenendolo di fatto assolto.

La questione detta in termini generalisti sembra di buon senso ma Il legislatore impone una proporzionalità del periodo ma non individua un parametro di riferimento per effettuare il calcolo richiesto.


Pertanto è necessario individuare un criterio che sia attendibile, difatti la disposizione così come è formulata sembra poter rappresentare una potenziale causa di contenzioso specialmente nei casi in cui il CCNL non riporti esplicitamente il meccanismo di riproporzione a titolo esemplificativo i contratti dell’abbigliamento, industria e chimici farmaceutici hanno definito come procedere.

Nei casi diversi dalla previsione contrattuale si potrebbe procedere ad un accordo con le RSA/RSU aziendali per stabilire i modi e i termini del periodo di prova.

Qualora si dovesse procedere in forma “autonoma”, e partendo dalla lettura della disposizione, il calcolo del periodo può essere determinato effettuando una proporzione tra la durata del contratto e il periodo di prova, in ogni caso la durata del periodo non potrà mai essere pari alla durata del contratto stesso.

È ragionevole considerare il parametro di riferimento di 12 mesi come valutazione del periodo di prova per i contratti a tempo determinato, in pratica calcolando il periodo di prova pieno per i rapporti instaurati per un’annualità e riproporzionare il periodo per contratti più brevi.


A titolo esemplificativo per i contratti di durata inferiore a 12 mesi il riproporzionamento potrebbe essere il seguente:

- durata del contratto 3 mesi; periodo di prova ordinario (assunzione a tempo indeterminato) previsto dal Ccnl 30 giorni

riproporzionamento

0,25/mese (30 giorni /12 * num. dei mesi di contratto), pari a 7/8 giorni di calendario da indicare nella lettera di assunzione.


Certamente nel corso dei prossimi mesi verranno definiti i nuovi termini dai CCNL nazionali che recepiranno la norma, in ogni caso è conveniente compilare le lettere di assunzione riportando il periodo di prova in relazione alla durata del rapporto di lavoro.

Pertanto, dove necessario e in assenza di una esplicita richiesta aziendale effettueremo la predisposizione documentale con tale presupposto, per le aziende che elaborano autonomamente la documentazione di assunzione dovranno procedere con quanto sopra riportato.


Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti specifici.

 

Post in evidenza
Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Seguici
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page