Bonus 100 euro nuove disposizioni (DL 167/24)
Purtroppo, con una prassi ormai di “routine”, anche sul riconoscimento del cosiddetto “bonus natalizio” le disposizioni per l’attribuzione sono nell’arco di pochi giorni cambiate modificando fortemente la prima stesura.
La sovrapposizione di modalità operative nella pratica non permette una gestione lineare degli adempimenti e comporta una “corsa” contro il tempo a carico delle aziende.
Per farla breve ed entrare nel dettaglio delle nuove norme da applicare è necessario sottolineare che i datori di lavoro si trovano a dover far fronte ad un fuoco incrociato tra le necessità dei lavoratori e i tempi per applicare quanto di competenza.
Il dl 167/24, ad integrazione del precedente Dl 113/24, cita quanto segue.
La domanda che il lavoratore dipendente deve produrre al datore di lavoro per ottenere il bonus di Natale da 100 euro deve riportare il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli, nella prima bozza del decreto 167 sembrava non essere più necessario indicarli, viceversa nella stesura definitiva pubblicata in gazzetta ufficiale tale dato è stato di nuovo inserito ed ampliato anche al convivente.
Nella sezione modulistica del nostro sito potete trovare la dichiarazione da compilare con la seguente dicitura: “DICHIARAZIONE BONUS 100 EURO”.
Allo stato dei fatti, i parametri da rispettare per il riconoscimento sono:
· possedere un reddito non superiore a 28mila euro (la norma prevede espressamente che, oltre il reddito derivante da lavoro dipendente, si debbano considerare anche: la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'art. 44, comma 1, del D.L. 78/2010 per i lavoratori impatriati; i redditi assoggettati al regime forfettario; i redditi delle locazioni immobiliari assoggettati a cedolare secca);
avere un figlio fiscalmente a carico;
il reddito deve in ogni caso produrre un’imposta al netto della detrazione per i redditi di lavoro dipendente riconosciuta (cosiddetta capienza di imposta).
Il lavoratore deve richiedere il bonus presentando una domanda su cui, come già detto, il richiedente deve indicare il codice fiscale del coniuge, se sposato; del convivente, se unito civilmente ovvero se la convivenza è stata dichiarata all’anagrafe e risulta dallo stato di famiglia; in ogni caso va inserito quello del figlio fiscalmente a carico.
La disposizione attuale ha di fatto eliminato l’obbligo del coniuge a carico come elemento essenziale per il pagamento dei 100 euro, in ogni caso e presente un vincolo, e nello specifico pur in presenza dei requisiti, si perde il diritto al bonus se il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente sia beneficiario della stessa indennità.
Un piccolo accenno sull’identificazione del convivente, il provvedimento cita quanto segue:
· "….. si intendono i conviventi di fatto due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, il cui status sia regolarmente dichiarato all’anagrafe e risulti dallo stato di famiglia".
Un caso “particolare” è riscontrabile nelle cosiddette situazioni in cui i conviventi non hanno denunciato il rapporto che li unisce nelle sedi istituzionali ed ambedue hanno un figlio fiscalmente a carico e un reddito inferiore a 28mila euro, a questo punto la condizione della capienza di imposta è soddisfatta per entrambi, e detto ciò risultano beneficiari del bonus di Natale indipendentemente dal riconoscimento dell’altro genitore.
Si ritiene, salvo diverso avviso dell’Agenzia delle Entrate, che trattandosi di una coppia di fatto, nessuno perda il beneficio e che nella domanda/dichiarazione, gli stessi non debbano indicare il codice fiscale della persona con cui convivono.
19/11/2024
Comments