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Bonus 100 euro tredicesima 2024




L'art. 2-bis del D.L. 113/2024, convertito nella Legge n.  143/2024 stabilisce che, insieme al pagamento della tredicesima mensilità di competenza del 2024, venga riconosciuta una indennità di 100 euro esente da imposte, e a quanto è dato sapere ad oggi anche da contributi,  ai lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti soggettivi e di condizioni di carattere reddituale.

Con la circolare n. 19 del 10 ottobre scorso l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per i datori di lavoro con alcune indicazioni necessarie per risolvere eventuali “situazioni particolari” che si potrebbero presentare in fase di applicazione delle nuove disposizioni.

Pertanto, il bonus spetta ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) identificabili con i seguenti parametri:

· hanno un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

· hanno un coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato ed entrambi sono fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, comma 2 del TUIR;

Qualora non ci sia l’altro genitore, il figlio si trovi nelle condizioni in cui lo stesso possa sostituire il coniuge sulla base di quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

·         hanno un'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente che sia maggiore delle detrazioni (c.d. "altre detrazioni"), per chiarire ulteriormente il principio che versino imposte al netto delle detrazioni per produzione di reddito non considerando gli abbattimenti d’imposta per famigliari a carico che possano far definire il lavoratore come incapiente fiscale.

Per potere usufruire dell'indennità di cui sopra, le tre condizioni debbono essere tutte e tre rispettate.

In particolare, con riferimento al calcolo del reddito complessivo (28.000,00 euro) che dà diritto al bonus, la norma prevede espressamente che si devono considerare anche:

· la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'art. 44, comma 1, del D.L. 78/2010 per i lavoratori impatriati (c.d. agevolazione per i ricercatori residenti all'estero)

·  i redditi assoggettati al regime forfettario;

·  i redditi delle locazioni immobiliari assoggettati a cedolare secca.

 Per espressa previsione normativa, non deve invece essere considerato per il limite reddituale il valore immobiliare dell’abitazione principale comprese le pertinenze correlate.

Per quanto riguarda la situazione familiare del lavoratore per maturare il diritto all'agevolazione, il lavoratore deve anche avere fiscalmente a carico il coniuge che in ogni caso non sia legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato. Il bonus potrà essere riconosciuto anche nel caso delle unioni civili secondo le disposizioni della legge n. 76/2016 che di fatto equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili.

Nel caso in cui manchi il coniuge, il figlio deve essere a carico e per lo stesso devono sussistere le circostanze di "mancanza del coniuge" che permettono di riconoscere al primo figlio le detrazioni previste per il coniuge a carico se queste risultano più convenienti.

Da quanto sopra esposto è fuori dubbio che le coppie conviventi, ma non unite in matrimonio civile o concordatario o in unioni civili, non potranno usufruire del bonus pur in presenza di figli riconosciuti e del parametro di reddito richiesto dalla norma.

Il bonus non sarà riproporzionato per i rapporti a tempo parziale considerando l’importo sempre di 100 euro ma lo stesso dovrà essere riparametrato sui giorni di lavoro che danno diritto alla retribuzione nell’anno, a parere di chi scrive prendendo come riferimento i giorni di detrazioni spettanti.

Si resta in attesa di ulteriori chiarimenti per la corretta gestione, facendo un solo esempio: come ci si dovrà comportare nel caso della nascita di un figlio nel corso dell’anno?


Il bonus potrà essere erogato solo a seguito di una richiesta scritta da parte del dipendente in cui vengano esposti il codice fiscale del coniuge e dei figli a carico.

In ogni caso, il sostituto d’imposta (Datore di lavoro) deve verificare in sede di conguaglio di fine anno che sussistano le condizioni per il beneficio e, nel caso le stesse vengano meno, provvedere al recupero di quanto ricevuto dal lavoratore.

L’importo erogato in busta paga potrà essere recuperato in compensazione dal datore di lavoro secondo le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.


Nella sezione del sito “MODULISTICA” è possibile prelevare un fac simile per la richiesta da presentare al datore di lavoro.


 

16/10/2024



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