Agevolazioni contributive assunzioni D.L.62/2026
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Con la presente nota approfondiamo le possibili agevolazioni contributive disposte dal D.L. 62/2026 (cosiddetto decreto primo maggio).
Nella precedente nota sempre connessa al citato decreto abbiamo analizzato le condizioni per poter attivare eventuali agevolazioni contributive e ribadiamo che il requisito sostanziale è l’applicazione delle norme del CCNL di riferimento siglato tra organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative e definito CCNL leader.
Difatti la mancata equiparazione alle disposizioni economiche e normative del “contratto leader” escludono la possibilità di attivare le agevolazioni.
Rammentiamo, altresì, che in ogni caso il diritto agli “sconti” previdenziali viene meno se l’azienda non è in regola con i versamenti previdenziali e il Durc risulta non regolare.
Inoltre, tutti i bonus definiti dalla disposizione legislativa hanno un fattore comune di cui riportiamo le linee guida.
Il beneficio è applicabile se l’assunzione determini un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Il bonus donne 2026 (art. 1)
I datori di lavoro privati che, nel corso del 2026 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato donne di qualsiasi età, hanno diritto all’'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico , nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice e per un periodo massimo di 24 mesi.
Il limite sale a 800 euro mensili qualora la lavoratrice sia residente nelle regioni della ZES (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria)
L’agevolazione spetta se la lavoratrice rientra in una delle ipotesi di seguito riportate:
· Risulti priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
· Risulti priva da almeno 12 mesi di un impiego ed inoltre sia appartenente ad una delle categorie di "lavoratore svantaggiato” identificabile nelle seguenti fattispecie:
giovane fra 15 e 24 anni; soggetto privo di diploma di scuola media superiore o professionale; ultracinquantenne; adulto che vive solo con persone a carico; occupato in settori a forte disparità di genere.
La durata massima si riduce a 12 mesi quando la lavoratrice rientra nelle categorie di cui alle lettere da a) a g) dell'art. 2 Reg. UE 651/2014, ovvero quando si tratta di soggetti svantaggiati nel senso ampio della definizione comunitaria, inclusa l'ipotesi della lettera a) (disoccupazione di breve periodo).
Il beneficio è utilizzabile fino a concorrenza dello stanziamento previsto dal citato decreto-legge, che per l’anno 2026 è fissato nel limite di spesa di 26,5 milioni di euro che allo sato dei fatti sembra molto contenuto rispetto alla potenziale platea e, pertanto, non è detto che nel corso dell’anno ci siano le risorse necessarie.
All’atto della costituzione del rapporto di lavoro deve essere effettuata una richiesta all’Inps che valuta se sono ancora disponibili i fondi stanziati e autorizza allo sgravio l’azienda.
Il bonus giovani 2026 (art. 2)
Viene riconosciuto ai datori di lavoro privati che nel corso del 2026, assumono lavoratori a tempo indeterminato un esonero del 100% dei contributi previdenziali a loro carico.
Il lavoratore deve, alla data dell'assunzione, non aver compiuto i 35 anni di età e risultare privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito, ovvero in alternativa, la disoccupazione qualificata è ridotta a 12 mesi se il soggetto rientra nelle categorie di lavoratore svantaggiato, si riportano le casistiche di tale opzione:
non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; essere un adulto che vive solo con una o più a carico; essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25%; appartenere a una minoranza etnica.
Lo “sconto” previdenziale mensile non può superare i di 500 euro per ciascun lavoratore, ed è elevato a 650 euro quando l'assunzione avvenga in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.
Il limite di spesa complessivo è di 109,7 milioni per il 2026.
All’atto della costituzione del rapporto di lavoro deve essere effettuata una richiesta all’Inps che valuta se sono disponibili i fondi stanziati e autorizza allo sgravio l’azienda.
L'incentivo alla stabilizzazione dei rapporti a termine (art. 4)
Il decreto-legge introduce una misura che, nella sostanza ricalca altre disposizioni legislative già emanate e prevede che la trasformazione di rapporti a termine in indeterminato per i lavoratori sotto i 35 anni di età che non abbiano avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato permetta al datore di lavoro di avere un sgravio contributivo del 100% dei contributi previdenziali a suo carico nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore e per un periodo massimo di 24 mesi.
La trasformazione deve essere effettuata fra il 1° agosto 2026 e il 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità rispetto al rapporto a termine, il quale deve essere stato instaurato entro il 30 aprile 2026 e avere durata complessiva, alla data di trasformazione, non superiore a 12 mesi.
L'efficacia dell'art. 4 è espressamente subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3, TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea e nella pratica, come già avvenuto per simili disposizioni, la decisione comunitaria potrebbe “arrivare” anche a distanza di mesi
Pertanto, è opportuno che il professionista informi il cliente del rischio che, in assenza di una tempestiva autorizzazione, l'incentivo non sia immediatamente fruibile.
























