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T.F.R. e previdenza integrativa – Legge di bilancio 2026  nuove norme applicabili

  • gdelsignore6
  • 12 gen
  • Tempo di lettura: 3 min


Con la Legge di bilancio per l’anno 2026 (Legge num. 199/2025) vengono modificate alcune norme in vigore dal 2007 relative alla gestione dei fondi previdenziali complementari e l’obbligo del versamento del trattamento di fine rapporto al fondo di tesoreria dell’Inps o ad un fondo previdenziale di categoria.

 

Per meglio inquadrare l’evoluzione è necessario rammentare brevemente la disposizione in vigore fino al 31/12/2025 sul trattamento di fine rapporto accantonato e sull’obbligo dei datori di lavoro di versarlo al fondo di tesoreria dell’Inps, qualora il lavoratore non avesse disposto il versamento presso un fondo previdenziale.

 la norma dettava alcuni “paletti”, precisamente:

…. i datori di lavoro privati con almeno 50 dipendenti sono tenuti a versare al Fondo di tesoreria Inps le quote di Tfr maturate dai lavoratori e non destinate ai fondi pensione.

Fino al 31 dicembre 2025 il requisito dimensionale doveva essere soddisfatto nel primo anno di attività o per le aziende già esistenti al momento dell’entrata in vigore della Legge doveva essere preso come arco temporale per verificare il limite di 50 dipendenti il periodo 01/01/2006 – 31/12/2006.

 

In pratica le aziende che superavano il limite di 50 dipendenti negli anni successivi non erano obbligate al versamento del TFR al fondo di tesoreria.

Dal 2026 la norma sull’obbligo viene così modificata:

  • Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, i datori di lavoro dovranno versare il TFR anche se raggiungono la soglia di 60 dipendenti in qualsiasi momento, calcolando la media annuale dell’anno precedente.

  • Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2031, la soglia scenderà a 50 dipendenti

  • Dal  1° gennaio 2032, l’obbligo riguarderà i datori di lavoro con almeno 40 dipendenti.

In pratica la Manovra 2026 estende progressivamente l’obbligo già previsto nel 2007, incentivando il trasferimento del TFR al Fondo di tesoreria INPS o alla previdenza complementare.

 

Insieme alla modifica sugli obblighi del versamento del TFR al fondo di tesoreria la Leege rimodula sostanzialmente il sistema in atto fino allo scorso anno per aderire alla previdenza complementare con una norma specifica per i neoassunti del settore privato ponendo una sorta di automatismo per l’adesione alla previdenza complementare non prevedendo una richiesta esplicita del lavoratore.

 

 Qualora il lavoratore ritenga di non voler trasferire il TFR ad un fondo di previdenza integrativa entro 60 giorni dalla data di assunzione dovrà esprimere la propria volontà di rinunciare a questa adesione automatica, facendo decadere il così detto silenzio -assenso.

 

Nel caso in cui il lavoratore non si avvalga di tale possibilità il TFR verrà trasferito al fondo negoziale di categoria previsto dal CCNL applicato, e in tal caso anche l’azienda e il lavoratore dovranno contribuire con un contributo secondo quanto previsto dai fondi specifici, se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale 6456,00 euro non scatta l’eventuale contribuzione aggiuntiva.

Se il CCNL applicato non ha un fondo previdenziale specifico il TFR dovrà essere trasferito al fondo Cometa del settore dell’Industria metalmeccanica.

La decorrenza del “nuovo” sistema di adesione ai fondi previdenziali  integrativi sarà applicabile dal prossimo 01 luglio.

 

Per ben operare il datore di lavoro momento della costituzione del rapporto con un lavoratore di prima assunzione   deve fornire l’informativa allo stesso sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

Entro i 60 giorni il lavoratore può:

  • Chiedere l’adesione ad una forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta;

  • Mantenere il TFR in azienda secondo il regime disposto dall’art.2120 del codice civile .

 

Per i lavoratori in forza prima dell’entrata in vigore della Legge 199/2025 il datore di lavoro dovrà fornire una informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e verificare quale sia stata la scelta effettuata in precedenza compiuta dal lavoratore, facendosi rilasciare una apposita dichiarazione.

 

Allo stato dei fatti dal prossimo mese di luglio al momento dell’assunzione di un dipendente oltre i documenti attualmente in uso sarà necessario consegnare la documentazione specifica.

 
 
 

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