Malattia a cavallo di due anni oltre 180 giorni
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Spesso nel caso di malattie a cavaliere di due anni ci si trova a dover valutare il trattamento economico dell’evento, sia a carico dell’Inps che del datore di lavoro, e se lo stesso debba essere riconosciuto o meno e in che percentuale.
In via preliminare è necessario definire caso per caso se sussistono le condizioni per il pagamento della malattia.
Di seguito riportiamo quanto previsto dalla circolare Inps 145/1993 a tutt’oggi a distanza di diversi anni ancora valida per la valutazione di merito.
Le istruzioni dell’Istituto sono sostanzialmente le seguenti:
1. Nel caso in cui al 31 dicembre dell’anno di insorgenza dell’evento, non siano stati raggiunti i 180 giorni indennizzabili (di calendario), e la malattia prosegua nell’anno successivo, la stessa sarà indennizzata dall’Inps per un massimo di ulteriori 180 giorni, a partire dal 1° gennaio del nuovo anno;
2. Nel caso in cui alla data del 31 dicembre dell’anno di insorgenza dell’evento, i 180 giorni siano stati raggiunti, il ripristino dell’indennità per ulteriori 180 giorni dal 1° gennaio successivo, spetterà esclusivamente se il rapporto di lavoro permarrà in essere e se saranno riconosciute somme retributive, anche di piccola entità, a carico del datore di lavoro a titolo di integrazione malattia conto azienda.
Chiaramente, quello che spesso determina una sorta di incertezza normativa è l’ipotesi di prosecuzione dell’evento nell’anno successivo dall’inizio della malattia, la valutazione dei presupposti dovrà essere stabilita in accordo alle previsioni previste dal CCNL applicato in azienda.
L’aspetto sostanziale che dovrà essere considerato è connesso alla retribuzione a carico del datore di lavoro successivamente al 180mo giorno di calendario, difatti, qualora sia prevista sarà dovuta al lavoratore anche l’indennità a carico Inps per ulteriori 180 giorni nell’anno successivo.
Come accennato non esiste una norma dei CCNL comune a tutti i rapporti di lavoro, pertanto, dove è esplicitamente indicato che la malattia a carico del datore di lavoro è dovuta fino al 365mo giorno dall’inizio dell’evento essendo l’azienda obbligata a continuare a corrispondere l’indennità a proprio carico, il lavoratore avrà diritto anche all’indennità Inps per ulteriori 180 giorni.
Nell’ipotesi di previsioni contrattuali diverse l’indennità di malattia non potrà essere riconosciuta, difatti dove i CCNL determinano l’indennità a carico del datore di lavoro fino a 180 giorni o in ogni caso con norme che non prevedano l’indennità fino a 365mo giorno non potrà essere riconosciuto nessun importo a carico Inps in assenza di integrazione malattia a carico del datore di lavoro.
Naturalmente, se durante la malattia il periodo di comporto previsto dal CCNL, che rammentiamo è l'intervallo di conservazione del posto di lavoro, dovesse arrivare a scadenza il datore di lavoro potrà comunque procedere con il licenziamento per superamento del comporto prescindendo da eventuali giorni residui di indennità Inps.
























