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Iscrizione Inps amministratore SRL

  • 12 feb
  • Tempo di lettura: 3 min

Pur non essendo prettamente connessa al lavoro dipendente e categorie assimilate con una certa frequenza si “presenta” la necessità di fare chiarezza sulla contribuzione obbligatoria per gli amministratori di società  iscrivibili al fondo della gestione commercianti Inps.


Si è ritenuto, pertanto, di approfondire la questione come se fosse stata richiesta una valutazione in merito.

Quesito:

Quando ricorre l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti di un amministratore di una società a responsabilità limitata (S.R.L.) e le eventuali condizioni di esclusione dall’obbligo previdenziale

Risposta


I contributi previdenziali per i commercianti amministratori sono disciplinati dalla normativa Inps relativa alla gestione speciale dei commercianti.


Di seguito riportiamo quanto disposto dalle norme vigenti e dall’evoluzione della giurisprudenza in merito alla questione, in via preliminare è bene sottolineare che nel tempo la posizione dell’Inps e di volta in volta variata e che in ogni caso al momento è consolidata la disciplina in merito.


L’opzione di cancellazione non sembra essere una forzatura delle norme in atto qualora si verifichino o meno le condizioni di seguito riportate.

Pertanto

Sono soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l’Inps in linea generica le seguenti figure partecipanti alla compagine societaria:

  • I soci amministratori di società di fatto.

  • I soci amministratori di società in nome collettivo.

  • Gli accomandatari di società in accomandita semplice.

  • I soci delle società a responsabilità limitata che partecipano al lavoro della società con con abitualità e prevalenza.


L’inclusione alla gestione commercianti trova origine nell’art. 1 comma 203 L. 662/1996 che prevede l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali che siano in possesso dei seguenti requisiti:

 

  1. siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

  2. abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

  3. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

  4. siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.


Il presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è, lo svolgimento di un’attività commerciale e la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, come espressamente previsto tra i requisiti dalla norma non essendo sufficiente la qualifica di socio di una società commerciale.


Con la Circolare Inps n. 84 del 2021 vengono forniti alcuni chiarimenti in merito alla base imponibile ai fini previdenziali per gli iscritti alla Gestione degli Artigiani e Commercianti che producono redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali.


Ne consegue che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, non divengono di fatto assoggettabili alla contribuzione previdenziale dovuta alla gestione commercianti, chiaramente tale opzione è praticabile solamente con la cancellazione dalla gestione Inps.

Pertanto, l’attività come supervisione, gestione clienti e fornitori, assunzione di dipendenti rientrano nel ruolo, dell’amministratore, cosa ben diversa dalla partecipazione diretta all’attività aziendale.


Diversi contenziosi hanno avuto come oggetto detta questione in quanto l’Inps in taluni casi procede d’ufficio alla iscrizione alla gestione commercianti di soggetti, che a detta dell’istituto, cumulano entrambe le qualifiche.


Nella prassi occorre anche analizzare le dimensioni dell’azienda e la capacità presuntiva di questa di produrre un reddito estraneo ed ulteriore rispetto all’attività del suo socio, è evidente che diventa difficile provare l’esclusione dalla iscrizione alla Gestione Commerciante nel caso di assenza totale di dipendenti ovvero di un numero esiguo degli stessi.


Va da sé, tuttavia, che se il socio amministratore dovesse percepire un compenso per la propria attività di amministrazione sarà soggetto all’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps come lavoratore autonomo, ed al versamento dei relativi contributi su quanto percepito.


In conclusione va valutata  la situazione societaria e lavorativa per escludere o meno l’obbligo contributivo assimilato alla gestione commercianti/artigiani degli amministratori in parola.

 

 

 
 
 

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