Omissione ed evasione dei contributi Inps: le diverse fattispecie
Il regime sanzionatorio in tema di mancata contribuzione previdenziale si divide in tre tipologie specifiche: civili, penali e amministrative.
La circolare INPS n. 106/2017 ha introdotto un orientamento ereditato dalle recenti sentenze e quindi dai principi giurisprudenziali in esse contenute.
L’ordinamento italiano prevede tre tipi di fattispecie:
MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI, al cui interno abbiamo le due ipotesi, ben distinte, di omissione ed evasione;
MANCATO VERSAMENTO DELLE QUOTE TRATTENUTE AI LAVORATORI;
LAVORO IRREGOLARE (c.d. “lavoro nero”).
Per quanto riguarda la prima ipotesi l’INPS stabilisce che l’omissione contributiva si realizza nel mancato o ritardato pagamento dei contributi rilevabili da denunce e registrazioni obbligatorie (Libro unico del lavoro, Uniemens). In questa fattispecie è prevista una sanzione civile del 5,5% dei contributi omessi per giorno di ritardo fino ad un tetto massimo pari al 40% dei contributi omessi. Raggiunto tale tetto sono dovuti gli interessi di mora nell’attuale misura del 3,5%.
Sul tema dell’evasione contributiva interviene la legge n. 388/2000, la quale specifica che l’evasione si realizza solo nel caso in cui il datore di lavoro ha l’intenzione specifica di non versare contributi o premi, e dunque deve essere necessariamente presente il c.d. “elemento psicologico”. In caso di evasione contributiva è prevista una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% dei contributi evasi. In tutti i casi la sanzione non può superare il 60% dei contributi evasi. Anche in questa fattispecie al raggiungimento delle soglie indicate sono dovuti gli interessi di mora nell’attuale misura del 3,5%.
Tuttavia il legislatore consente al datore di lavoro che abbia evaso contributi previdenziali e/o assistenziali di presentare in maniera autonoma, anteriormente a qualsiasi contestazione degli enti preposti e comunque entro e non oltre i 12 mesi dalla scadenza del debito contributivo, una denuncia con conseguente versamento entro 30 giorni delle somme dovute. In questo caso particolare la sanzione civile è quella prevista nella fattispecie di omissione contributiva.
In riferimento alla seconda ipotesi, ossia il mancato versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori interviene la legge n. 463/1983, la quale prevede due diverse fattispecie sanzionatorie. La prima fa riferimento ad un omesso versamento per un importo superiore a € 10.000,00 annui: in tal caso il mancato versamento è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a € 1.032,00. La seconda invece fa riferimento ad un mancato versamento fino a € 10.000,00 annui: in tale situazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 50.000,00. In entrambe le situazioni l’INPS con l’atto di notifica del mancato versamento assegna al datore di lavoro un periodo di 3 mesi per il pagamento. Se lo stesso avviene nel termine nessuna sanzione dovrà essere irrogata al datore di lavoro. Soffermandoci su quest’ultimo punto possiamo dedurre che l’Istituto mira a non punire il datore di lavoro che, nonostante l’inadempimento temporale nel versamento delle quote a carico dei lavoratori, provvede a sanare e regolarizzare la posizione rispettando il termine stabilito nell’atto di notifica.
Infine nella terza ed ultima situazione, ossia in caso di lavoro irregolare o sommerso il sistema sanzionatorio è il medesimo previsto in caso di evasione contributiva. Va inoltre evidenziato come al sistema sanzionatorio civile si aggiungano anche le sanzioni amministrative che scaturiscono dalla mancata comunicazione preventiva di assunzione (Unificato Lav, o più comunemente Unilav). Infatti va tenuto presente che il D.Lgs. n. 151/2015, uno dei decreti del c.d. Jobs Act, ha novellato il sistema sanzionatorio in caso di “lavoro nero”: la sanzione pecuniaria va da € 1.500,00 a € 36.000,00, maggiorata del 20% in caso di lavoro minorile o di lavoratori stranieri irregolari.
Per chiudere, un ultimo spunto di riflessione deve essere effettuato in tema di prescrizione contributiva.
Infatti il mancato versamento della contribuzione previdenziale produce la prescrizione dell’obbligo contributivo una volta decorsi i termini stabiliti dalla legge n. 335/1995. La situazione prescrittiva si realizza nel termine ordinario di 10 anni, ridotto a 5 anni dal 1° gennaio 1996 salvo i casi di denuncia dei lavoratori (o dei superstiti) all’INPS o all’Ispettorato nazionale del lavoro. Infine va sottolineato che la decorrenza della prescrizione parte dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
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