Congedo parentale terzo mese all' 80%
- gdelsignore6
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Finalmente è stata pubblicata dall’Inps, il 26 maggio scorso, la circolare num.95 che detta le disposizioni dettagliate per la fruizione dei congedi parentali con le diverse percentuali dell’indennità a seconda della data di nascita del figlio/a e che prevede l’aumento di un mese pagato all’80% oltre i due già disposti dalle precedenti norme di Legge.
Pertanto, per l’anno 2025 i genitori che hanno un rapporto di lavoro subordinato possono beneficiare di un'indennità più alta, difatti la nuova disposizione prevede che per tre mesi in totale, anche non consecutivi, il congedo parentale sia retribuito all’80% dello stipendio, sono esclusi da tale diritto i lavoratori para- subordinati e i lavoratori autonomi.
I tre mesi all’80% non sono aggiuntivi rispetto a quelli normalmente spettanti già previsti per il congedo parentale, ma rappresentano solo un aumento della retribuzione per tre di questi mesi.
Di tale disposizione si possono avvalere entrambi i genitori ma sempre nel limite dei tre mesi cumulativi.
Per accedere al beneficio dell’80% è necessario che il congedo di maternità o paternità obbligatorio sia terminato dopo determinate date, e precisamente il 31 dicembre 2023 o 31 dicembre 2024.
Rammentiamo che Il congedo parentale ha una durata totale di 10 mesi per entrambi i genitori, che possono essere aumentati a 11 se il padre si assenta dal lavoro per almeno 3 mesi continuativi o frazionati e che i mesi sono la somma totale suddivisibile tra entrambi gli aventi diritto nella seguente misura:
• alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi;
• al padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi;
• al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
• al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi. L’articolo 32, comma 1, lettera c), del d.lgs. 151/2001 precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio).
Per semplificare la condizione soggettiva riportiamo le diverse condizioni applicabili:
1° mese 80% della retribuzione Dal 1° gennaio 2023 fine maternità/paternità dopo il 31/12/2022;
2° mese 80% della retribuzione Dal 1° gennaio 2024 fine maternità/paternità dopo il 31/12/2023;
3° mese 80% della retribuzione Dal 1° gennaio 2025 fine maternità/paternità dopo il 31/12/2024;
6 mesi 30% della retribuzione Regime vigente Indipendente da reddito;
2 mesi 0% (salvo basse soglie di reddito) Regime vigente Possibile indennità in base al reddito.
Per sistemare gli eventi fruiti da gennaio a giugno 2025 indennizzati al 30% anziché all’80%, i datori di lavoro con le denunce di competenza di 07/2025, 08/2025 o 09/2025 dovranno restituire l’indennità al 30% (M047) e conguagliare quella all’80% (L331), senza modificare i codici evento.
Al momento l’innalzamento del periodo pagato con la percentuale maggiore è valido solamente per l’anno 2025 per i successivi anni tale disposizione dovrà eventualmente essere procrastinata.
Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla citata circolare Inps.
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