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Soci di SRL, SAS, SNC: la contribuzione INPS


Dal 1° Luglio 1990 gli artigiani e gli esercenti attività commerciali (sono esclusi professionisti ed artisti) titolari, coadiuvanti e coadiutori sono obbligati all'iscrizione alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali e al conseguente versamento della contribuzione IVS.

Nello specifico, secondo quanto previsto dalla circolare INPS n. 215/1998 per i soci di SRL e SAS e dall’ interpello n. 78/2009 del Ministero del Lavoro per i soci di SNC, sono tenuti all’iscrizione alla gestione contributiva dei commercianti se partecipano al lavoro aziendale con caratteri di prevalenza ed abitualità. Dunque i caratteri dell’abitualità e della prevalenza rappresentano i fattori determinanti ai fini dell’iscrizione del socio alla gestione commercianti/artigiani.

La circolare INPS n.215/1998 specifica questo concetto affermando che “[…]SONO DA ASSOGGETTARE ALL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO NON SOLO IL SOCIO UNICO QUOTISTA, MA ANCHE TUTTI I SOCI CHE CONTRIBUISCANO, CON LA LORO PARTECIPAZIONE ABITUALE E PREVALENTE, AL LAVORO AZIENDALE.

A TALE DETERMINAZIONE L'ORGANO PREDETTO (Consiglio di Stato, n.d.r.) PERVIENE CONSIDERANDO LA FINALITÀ DELLA NORMA, PALESEMENTE RIVOLTA AD EVITARE CHE, GRAZIE ALLO SCHERMO DELLA STRUTTURA SOCIETARIA, LA PRESTAZIONE DI LAVORO DEL SOCIO, RESA NELL'IMPRESA SOCIETARIA, SIA SOTTRATTA ALLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA[…]”

Per quanto riguarda invece i soci di SNC l’interpello ministeriale sopra richiamato afferma anch’esso che “IN RISPOSTA AL QUESITO AVANZATO, SI RITIENE CHE PER I SOCI DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO LA PARTECIPAZIONE AL LAVORO AZIENDALE CON IL CARATTERE DELL’ABITUALITÀ E DELLA PREVALENZA COSTITUISCA CONDIZIONE NECESSARIA AI FINI DELL’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE ASSICURATIVA COMMERCIANTI.”

Qualora lo stesso soggetti presti contemporaneamente varie attività (financhè in una sola società) che risultino soggette a diverse gestioni previdenziali IVS il fattore “dirimente” è rappresentato sempre dal carattere della prevalenza dell’attività, vale a dire che il soggetto dovrà iscriversi alla gestione previdenziale prevista per l’attività alla quale dedica principalmente la sua opera. In tutti i casi l’INPS, ai sensi della legge n. 662/1996, ha il potere di decidere in fase di verifica quale sia l’attività prevalente e dunque la gestione previdenziale competente.

È altresì vero che, come disposto dalla circolare INPS n. 76/2013 “[…]in caso di contemporaneo esercizio di due attività, l’una di natura imprenditoriale e l’altra compresa tra quelle iscrivibili alla gestione separata, questo Istituto ha proceduto – in presenza dei rispettivi requisiti – ad imposizione contributiva nell’ambito di entrambe le gestioni previdenziali interessate.” In questa ipotesi, come specificato dall’Istituto, non è richiesta la presenza del carattere della prevalenza, bensì sono necessari solamente i caratteri della professionalità e dell’abitualità.

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