Conguaglio di fine anno 2025
- gdelsignore6
- 14 nov
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La figura del sostituto d'imposta venne introdotta con il D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"). In particolare l'art. 64 comma 1 definisce tale figura come:
“Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso.”
Pertanto i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti ogni anno ad effettuare un ricalcolo riepilogativo sia fiscale che contributivo. Tale adempimento è nell’uso comune definito “il conguaglio di fine anno” e solitamente coincide con la mensilità di dicembre.
In pratica si tratta di un ricalcolo delle imposte e dei contributi dovuti dai lavoratori dipendenti e categorie assimilate, quali collaboratori e pensionati.
Sulla base del reddito percepito annualmente, la cui misura diviene certa con la mensilità di dicembre, sono sottoposti a conguaglio i contributi previdenziali di qualsiasi ente, le imposte (Irpef, addizionale regionale e comunale) a carico del lavoratore. Questa operazione di fatto corregge ed adegua gli importi trattenuti nelle buste paga da gennaio a novembre, sia per la sezione fiscale che per quella contributiva.
Inoltre, sempre in sede di conguaglio, si calcola l’effettivo ammontare delle detrazioni fiscali spettanti, come ad esempio le detrazioni per lavoro dipendente, le detrazioni per carichi di famiglia e altre detrazioni che tengono conto non solo del reddito percepito ma anche del numero di giornate lavorate.
Dal 2021 con le operazioni di conguaglio il sostituto d’imposta e tenuto anche ad effettuare un “ricalcolo” del cosi detto “cuneo fiscale” che per inciso vista la norma istitutiva, e senza entrare nel dettaglio, ha prodotto dei processi di rideterminazione abbastanza vistosi. Difatti tutti i lavoratori con una retribuzione intorno ai 15.000 euro sono nella condizione di ricalcoli anche sostanziosi.
Pertanto ciò che è stato calcolato dal datore di lavoro in via presuntiva da gennaio a novembre nelle buste paga, sulla base di un reddito presunto, verrà calcolato nella misura definitiva a dicembre sulle retribuzioni effettivamente percepite e ci saranno appunto le operazioni di conguaglio, che di fatto rappresentano la differenza tra l’importo dovuto nell’anno e quanto già trattenuto.
Ciò comporta delle correzioni che possono determinare sia somme a credito per il lavoratore che ulteriori somme a debito che si manifestano in busta paga nelle trattenute, riducendo o aumentando il netto della mensilità in cui è effettuato il conguaglio.
Proprio perché può spesso determinare delle somme ulteriori da pagare tale operazione di conguaglio genera scetticismo nei lavoratori. Queste ulteriori trattenute sono dovute, come abbiamo detto, al ricalcolo delle imposte (Irpef e addizionali regionali e comunali) e ciò vuol dire che nelle precedenti mensilità dell’anno, sono state trattenute meno imposte rispetto a quelle dovute sulla base del reddito annuale poi di fatto percepito.
Ovviamente, salvo casi particolari in cui il reddito presunto dell’anno è valutato in maniera nettamente inferiore, questo addebito di ulteriori imposte o contributi rientra nella normalità e non è un errore del datore di lavoro o di colui che elabora le buste paga.
A puro titolo esemplificativo ci sono diverse condizioni che concorrono al calcolo delle imposte, di seguito sinteticamente si riportano le situazioni più comuni che possono influire sul conguaglio di fine anno:
Rapporto di lavoro iniziato o terminato in corso d’anno: tale ipotesi generalmente determina un conguaglio a favore del lavoratore;
Richiesta di variazione delle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia: tale ipotesi può determinare differenze a credito o debito del lavoratore. Se un modello viene consegnato nel corso dell’anno la variazione può implicare dei ricalcoli delle detrazioni spettanti;
Mensilità aggiuntive: l’erogazione delle mensilità aggiuntive (13ma e 14ma) sono effettuate nella generalità dei casi con l’emissione di un cedolino paga specifico e separato dalle “normali” mensilità tale pratica determina nei fatti un ricalcolo delle imposte a fine anno che produce un conguaglio negativo per il lavoratore;
Aumento della retribuzione mensile nel corso dell’anno: tale ipotesi determina di fatto un conguaglio che dovrà necessariamente far confluire nel cumulo di reddito annuo i diversi importi percepiti con implicazioni sulle imposte dovute;
Premi una tantum: per tali importi vale quanto riportato per gli aumenti di retribuzione.
Cuneo fiscale DL 03/2020: tale bonus di 1200 euro annuali deve essere ragguagliato alle mensilità da gennaio a novembre prendendo come riferimento il mese di competenza e ricalcolato a dicembre su base annua.
Il tetto annuale di reddito fiscale per il diritto è di 15.000 euro con base mensile di 1250 euro (15000/12).Pertanto in alcuni mesi potrebbe essere attribuito anche con un reddito annuale superiore al tetto sopra indicato in tale ipotesi si dovrà effettuare un conguaglio a debito del lavoratore.
Eventuali somme a debito saranno recuperate in busta paga in otto rate con inizio della trattenuta dal mese di dicembre. Nel ipotesi di recupero del cuneo fiscale le detrazioni per produzione di reddito nella generalità dei casi si incrementano arrivando quasi a bilanciare il recupero stesso.
Tuttavia il metodo di calcolo previsto dalla disposizione espone una larga fascia di lavoratori ( che hanno un reddito annuale intorno alla soglia dei 15.000 euro) a ricalcoli a proprio svantaggio.
Richiesta del lavoratore di conguagliare redditi di altri datori di lavoro: In tale ipotesi, pur semplificando le operazioni da compiere a cura del lavoratore che non è costretto a presentare la dichiarazione dei redditi o il mod.730, cumulando i diversi redditi è possibile che il “ricalcolo” delle imposte generi dei saldi a debito che in alcuni casi riducono fortemente il netto dello stipendio di dicembre .
Novità dell’anno 2025: con l’anno fiscale in corso sono state introdotte delle nuove disposizioni che hanno un ulteriore impatto sulle retribuzioni e sul conguaglio di fine anno e pur determinando un beneficio fiscale possono con il ricalcolo delle imposte su base annuale produrre delle oscillazioni d’imposta.
In alcuni casi pochi euro di differenza su base annua possono produrre oscillazioni “vistose” sul carico fiscale.
Pertanto riportiamo sinteticamente le disposizioni fiscali in vigore nell’anno corrente .
Si riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione (di cui al comma 3, lettera a) dell’articolo 49 del TUIR) che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
L’individuazione della percentuale da applicare sul reddito dei lavoratori è rapportato all’intero anno.
Si riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione (di cui al comma 3, lettera a) dell’articolo 49 del TUIR), che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
In altri termini per i percettori di reddito tra 32.000,01 euro e i 40.000 euro l’importo riconosciuto è progressivamente decrescente rispetto ai 1.000 euro attribuiti fino alla soglia dei 32.000 euro, per azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.
In ogni caso, la casistica e le variabili sono molteplici e in alcuni casi di difficile riconduzione per le persone non addentro alla materia. Negli anni le norme di legge emanate hanno sempre più complicato e intricato la materia fiscale e previdenziale tanto da rendere estremamente difficoltoso “ricostruire” la logica di calcolo per in non addetti ai lavori.
Quanto sopra citato ha indubbiamente fatto sì che i lavoratori abbiano difficoltà a comprendere situazioni, effettivamente, poco chiare per le possibili mediazioni tra le diverse ipotesi.
Ad ogni buon conto non è possibile in senso assoluto escludere l’errore umano di chi effettua le operazioni di conguaglio o una errata interpretazione dei dati fiscali e previdenziali individuali, si pensi solo ad esempio alle addizionali comunali che prendono in considerazione tutti i comuni italiani e sono diversificate per il saldo e l’acconto e che debbono essere attribuite per il comune di residenza del lavoratore.
Per completezza delle informazioni riportiamo gli scaglioni d’imposta per l’anno 2025:
· 23% per redditi fino a 28.000 euro;
· 35% per redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro;
· 43% per redditi superiori a 50.000 euro
Resta, in ogni caso, la possibilità di presentare, a cura del lavoratore, nell’ipotesi di errori o imprecisioni che abbiano determinato un debito o credito maggiore la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione 730.





























