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Buoni pasto - norme per la corretta gestione

  • gdelsignore6
  • 20 ago
  • Tempo di lettura: 3 min

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Torniamo ad approfondire un tema già trattato in precedenza anche alla luce delle recenti ulteriori interpretazioni e circolari dell’Agenzia delle Entrate (AdR).

La disciplina giuridica dei buoni pasto è attualmente prevista nell'allegato 17 del D.Lgs. 36/2023, che ha sostituito dal 1° luglio 2023 il precedente decreto 7 giugno 2017 n. 122.

La definizione del buono pasto è presente nell’art. 2 lettera del Decreto Ministeriale num.122 del 2017   che cita testualmente ....   viene indicato come quel documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che assegna al titolare del ticket il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un ammontare uguale al valore facciale del buono; mentre all’esercizio convenzionato offre lo strumento per provare alla società di emissione la prestazione effettuata.

Quanto sopra è anche in accordo con l’art. 2002 c.c.  che disciplina i documenti di legittimazione ovvero quelli che permettono di accertare chi ha diritto alla prestazione, e pertanto si può definire che i buoni pasto sono dei titoli, in formato cartaceo o elettronico, che permettono di identificare gli aventi diritto alla prestazione di vitto.

Possono ottenere i buoni coloro che prestano lavoro subordinato, sia full time che part time, i collaboratori a progetto che svolgono l’attività prevalente in azienda, tuttavia, questo non significa che tali lavoratori ne abbiano sempre diritto non esistendo una norma che imponga ai datori di lavoro di erogarli.

Pertanto, il riconoscimento del benefit è discrezionale del datore di lavoro che può definirne il valore, come attribuirlo e il tipo di documento, se cartaceo o elettronico, in ogni caso lo stesso può essere oggetto della contrattazione di secondo livello.

In ogni caso è necessario far presente che la revoca della concessione dei buoni pasto è stata nel tempo oggetto di controversie sul diritto acquisito anche se le ultime interpretazioni e sentenze hanno un indirizzo che definisce i buoni pasto come un elemento assistenziale e non retributivo dando di fatto la discrezionalità di attribuirli al datore di lavoro.

Una particolare attenzione nell’ipotesi di sospensione del riconoscimento dovrà essere posta nel caso il benefit sia stato oggetto di una contrattazione di secondo livello.

Il buono pasto indipendentemente se cartaceo o elettronico deve avere delle informazioni che permettano di risalire all’azienda, al periodo, al valore nominale del tagliando.

Il buono concesso è esente da imposizione previdenziale e fiscale nella seguente misura:

·         Euro 4 per i buoni pasto cartacei.

·         Euro 8 per i buoni pasto elettronici.

In pratica attribuendo un buono entro i limiti sopra descritti non è dovuta alcuna altra somma né dal lavoratore né dal datore di lavoro, in caso di concessione di tagliandi con un valore giornaliero maggiore la parte eccedente è soggetta alla normale imposizione.

Un aspetto sostanziale per beneficiare dell’esenzione sopra citata è definito dall’art. 51, comma 2, lett. c del TUIR, difatti la defiscalizzazione dei buoni pasto può essere concessa solo a condizione che il datore di lavoro abbia ben applicato la disposizione, in pratica siano rispettate le seguenti condizioni:

  • Il buono sia riconosciuto alla generalità dei dipendenti, oppure ad intere categorie omogenee di dipendenti.

Di conseguenza, le erogazioni di buoni pasto messe a disposizione solo di taluni lavoratori (ad personam) concorrono integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente, senza poter beneficiare di nessuna agevolazione.

Tale disposizione è confermata dalla prassi consolidata dell'Agenzia delle Entrate fin dalla circolare n. 326/E/1997, che ribadisce come la defiscalizzazione sia applicabile solo quando il servizio è offerto alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi.

A questo punto risulta quasi superfluo sottolineare che qualora un ente previdenziale o fiscale dovesse a seguito di una verifica contestare il mancato rispetto delle norme che permettono l’esenzione del benefit gli importi riconosciuti a tale titolo saranno ricondotti a retribuzione in natura e soggetti alla normale contribuzione e tassazione.

 
 
 

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