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Retribuzione e contrattazione collettiva – approvata la Legge delega

  • gdelsignore6
  • 24 set
  • Tempo di lettura: 2 min

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Il Senato, nella seduta del 23 settembre 2025, ha approvato definitivamente il ddl n. 957 contenente le deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, nonché di procedure di controllo e informazione.

Tale approvazione definisce un percorso iniziato da diversi mesi, si tenga presente che l’approvazione nell’altro ramo del parlamento era stata deliberata diciotto mesi fa, dando seguito ad una serie di sollecitazioni provenienti dalle associazioni datoriali e dei lavoratori per una azione legislativa che ponesse dei parametri equivalenti per i lavoratori dello stesso settore di appartenenza.

Pertanto, con l’approvazione del citato ddl si definiscono i limiti minimi retributivi per allineare i parametri dei diversi CCNL a quelli maggiormente rappresentativi per i diversi settori merceologici, il legislatore ha posto alcuni elementi di tutela “minima” dei lavoratori anche in relazione al proliferare negli ultimi anni di contratti nazionali di lavoro diversificati.

La disposizione approvata è riferita a quanto contenuto nell’articolo 36 della Costituzione sul diritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ed inoltre, mira a  rafforzare  la contrattazione collettiva stabilendo criteri che riconoscano  l’applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati.

Pertanto, il Governo è delegato a adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del ddl, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva.

L’adozione delle misure sopra citate è, nell’intenzione del legislatore, volta ai seguenti obiettivi:

  1. assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi;

  2. contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori;

  3. stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali, nell’interesse dei lavoratori;

  4. contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (cosiddetto «dumping contrattuale»).

il Governo  nella applicazione della delega dovrà fare riferimento ad alcuni elementi sostanziali atti a: 

  • definire, per ciascuna categoria di lavoratori, i contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti, tali  da fare base di riferimento economico da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla medesima categoria;

  • stabilire per le società appaltatrici e subappaltatrici, negli appalti di servizi di qualunque tipo e settore, l’obbligo di riconoscere ai lavoratori coinvolti nell’esecuzione dell’appalto trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nel settore al quale si riferisce l’oggetto dell’appalto;

  • estendere i trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, a tutti i lavoratori non coperti da contrattazione collettiva, applicando agli stessi il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di lavoratori più assimilabile;

  • prevedere elementi identificativi sull’indicazione obbligatoria del codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al singolo rapporto di lavoro nelle trasmissioni all’Istituto nazionale della previdenza sociale effettuate con il flusso telematico UNIEMENS, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga;

  • attivare nuove procedure sul controllo della concorrenza e di lotta all’evasione fiscale e contributiva, e procedere ad una riforma della vigilanza del sistema cooperativo, con particolare riguardo alle revisioni periodiche per la verifica dell’effettiva natura mutualistica;

Nei prossimi mesi, qualora ci siano novità sostanziali su quanto sopra descritto, elaboreremo ulteriori note esplicative.

 
 
 

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