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Agevolazione Under 35 applicazione dal 01 luglio 2025 con la media occupazionale

  • gdelsignore6
  • 12 minuti fa
  • Tempo di lettura: 2 min


Dal prossimo primo luglio 2025 per avere diritto allo sconto contributivo mensile massimo di euro 500 per 24 mesi a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato ed alla trasformazione di rapporti di giovani under 35, come previsto dal DL n. 60/2024, effettuata in qualsiasi regione d'Italia si deve determinare un incremento occupazionale netto.

Vediamo di seguito di cosa si tratta, tenendo ben presente che la novità è stata  resa nota lo scorso 18 giugno con il messaggio 1935 dell’Inps in concerto con il ministero del lavoro.

In premessa è necessario sottolineare che il nuovo requisito è “figlio” di una richiesta che proviene dalla Commissione Europea, la quale ha specificato che tra i criteri di ammissibilità al beneficio previdenziale per i giovani è di  fatto sostanziale che si verifichi un aumento netto del numero totale di lavoratori nell'impresa.

Il modello di richiesta da inviare tramite il cassetto previdenziale per definire lo sgravio è stato modificato inserendo una sezione nella quale il datore di lavoro attesta di essere consapevole che l'agevolazione per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2025 è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell'incremento occupazionale netto.

Chiaramente le assunzioni e/o le trasformazioni effettuate tra settembre 2024 e giugno 2025  con il beneficio contributivo applicato per gli under 35 non dovranno tenere conto del citato incremento occupazionale.

Storicamente le agevolazioni con il calcolo della media occupazionale hanno sempre prodotto dei dubbi e complicato la definizione del diritto allo sconto.

 in ogni caso il coefficiente incrementale deve essere calcolato come differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti, utilizzando come elemento di calcolo l'ULA.

Con la circolare n. 90/2025 l'Istituto ha ricordato le principali regole in base alle quali calcolare l'incremento occupazionale netto, tale circolare faceva riferimento alle assunzioni agevolate effettuate nelle regioni della Zes (Zone Economiche Speciali) ai sensi del comma 3 dell'art. 22 del DL n. 60/2024, per le quali l’autorizzazione comunitaria chiedeva  fin dall'origine l'obbligo del rispetto della condizione dell'incremento occupazionale netto  e in ogni caso i presupposti di calcolo sono applicabili anche alla nuova disposizione,  precisamente:

·         il conteggio dei dipendenti deve essere espresso in ULA cd unità lavorative annue (es. un dipendente full time assunto il 1° luglio, cioè per metà anno, sarà computato in misura pari a 0,5 ULA);

·         il confronto deve essere effettuato mensilmente tra i dipendenti in forza alla fine di ciascun mese e quelli medi dei 12 mesi precedenti l'assunzione agevolata;

·         l'incremento deve essere verificato anche alla fine di ciascun anno, tra il rispettivo numero medio dei dipendenti in essere nei 12 mesi successivi e quello medio dei 12 mesi precedenti l'assunzione agevolato (dato che rimane sempre cristallizzato), per poter legittimamente consolidare il diritto all'agevolazione mensile maturata, ovvero restituirla in caso di mancato conseguimento dell'incremento;

·         ai fini della verifica del requisito non rilevano i decrementi motivati da dimissioni volontarie, pensionamento per raggiungimento dei limiti di età e licenziamento per giusta causa.

E’ inevitabile sottolineare che con  questo nuovo parametro di calcolo il requisito rischia di rendere meno appetibile l'assunzione agevolata del Decreto Coesione, inducendo così le aziende a scelte di altra natura , visto che il rischio di non mantenere l'incremento occupazionale dipende esclusivamente da eventuali cessazioni del rapporto nel frattempo intervenute.

25 giugno 25

 
 
 

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