Innalzamento benefit a 3000 euro per lavoratori con figli a carico
Lo scorso anno è stato introdotto uno strumento per far fronte alla crisi economica delle famiglie per i caro bollette e per l’inflazione in forte crescita che prevedeva un innalzamento della soglia di esenzione prevista per i fringe benefit, dall’art. 51, comma 3 TUIR, innalzando il tetto da 258, 33 a 3000,00 euro.
Per il 2023, l’art. 40, D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro) è stato ha previsto l’innalzamento dell’esenzione da 258,23 euro a 3.000 euro per i fringe benefit assegnati dal datore di lavoro e le bollette per le utenze domestiche, in favore esclusivamente dei dipendenti con figli a carico.
Il limite di esenzione dei benefit a 3mila euro spetta anche per chi ha un solo figlio a carico e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, detto limite non si riduce se il figlio è a carico al 50%, pertanto i due genitori lavoratori potranno usufruire di un limite complessivo di 6mila euro.
Il beneficio è applicabile a imposte e contributi che non gravano su tali importi.
Di seguito si riportano le principali indicazioni che l’agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare 23/E del 1° agosto scorso.
Rientrano le somme erogate o rimborsate agli aventi diritto dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, e beni e servizi concessi.
Ai lavoratori senza figli a carico continuerà, invece, ad applicarsi la soglia di esenzione “tradizionale” di 258,23 euro.
Il limite di 3mila euro è valido anche per i benefit che, per scelta del lavoratore, sono stati, in tutto o in parte, concessi in luogo dei premi di risultato detassabili in ogni caso ill superamento dei 3mila euro comporta il pagamento di tasse e contributi sull’intero ammontare e non soltanto sulla quota parte eccedente.
L’agevolazione è cumulabile con l’esenzione di 200 euro prevista per i buoni benzina.
Sotto l’aspetto soggettivo, il Fisco precisa che i 3mila euro sono applicabili sia ai dipendenti sia alle persone che percepiscono redditi assimilati, come i co.co.co. I benefit possono essere concessi anche ad personam.
I limiti soggettivi per considerare un figlio a carico e definito sulla scorta dell’articolo 12 del Tuir, in sintesi i figli che abbiano un reddito non superiore a 4mila euro, ovvero a 2.840,51 euro se di età superiore a 24 anni.
L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi, e spetta altresì nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione poiché per i figli percepisce l’assegno unico e universale.
Qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione del figlio a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, il limite di 3mila euro è applicabile a entrambi, in quanto il figlio resta a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.
Il limite di 3mila euro si applica previa dichiarazione da parte del lavoratore al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico.
Senza dichiarazione il beneficio non è fruibile ed inoltre per le spese e le bollette il lavoratore dovrà produrre la documentazione e una dichiarazione comprovante il titolo del benefit pur non essendo è prevista una forma specifica la dichiarazione potrà essere sottoscritta anche digitalmente e fornita secondo le modalità indicate dal datore di lavoro.
Ad ogni modo è opportuno che quest’ultimo conservi la dichiarazione ai fini probatori, riteniamo che le attestazioni di rimborso debbano essere molto circostanziate per evitare contenziosi futuri son l’AdE e ogni somma riconosciuta dovrà essere esposta sul libro unico del lavoro nel mese di riconoscimento.
La condizione di figlio a carico deve essere verificata al 31 dicembre: pertanto, qualora dovesse venire meno tale presupposto (ad esempio per superamento della soglia reddituale), il lavoratore sarà tenuto a comunicarlo prontamente al datore.
Inoltre, la soglia di 3mila euro è applicabile previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti, su tale punto le Entrate, tuttavia, specificano che l’agevolazione potrà essere riconosciuta anche prima che si provveda all’informativa, a condizione che la stessa sia fornita entro l’anno corrente.
Sul punto appena citato ci potrebbero essere ulteriori chiarimenti, difatti, per le situazioni in aziende che non hanno le RSU costituite, la citata circolare non riporta ulteriori indicazioni se non quelle generiche.
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