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Nuova modalità di domanda ANF dal 1° Aprile



Vista l’importante “novità” relativa al riconoscimento dell’ANF invitiamo tutti i responsabili dell’amministrazione del personale ad una attenta lettura.


E’ auspicabile la massima diffusione delle norme di prossima applicazione a tutti i lavoratori.


Dal 1° aprile le domande di assegno per il nucleo familiare (Anf) dovranno essere presentate all’Inps e non più al proprio datore di lavoro secondo quanto reso noto dall’istituto di previdenza con la circolare 45/19, pubblicata il 24/03/2019.


La domanda deve essere, pertanto, trasmessa dai lavoratori esclusivamente in via telematica direttamente o rivolgendosi a i Caf . La novità riguarda i dipendenti di aziende non agricole del settore privato.

Fino al 31 marzo sarà possibile, per i datori di lavoro, accogliere domande cartacee che potranno seguire le “normali” procedure, ma il relativo conguaglio potrà essere effettuato, al massimo, nella denuncia uniemens relativa al mese di giugno 2019 (pagata e trasmessa rispettivamente entro il 16 e il 31 luglio 2019), pena l’impossibilità di recuperare le somme anticipate.


Dal prossimo mese le istanze saranno solo telematiche e l’Inps provvederà a determinare la spettanza, nonché l’importo dell’Anf, e a comunicarlo al datore di lavoro per mezzo di una specifica utility, disponibile nel cassetto previdenziale aziendale dal 1° aprile. Resta comunque l’obbligo - in capo al lavoratore nei casi previsti - di presentare domanda di autorizzazione (ANF43) , la quale, tuttavia, non sarà più inviata al richiedente, che sarà avvisato dall’Inps solo se la domanda verrà rigettata. Una nuova domanda telematica di variazione andrà inoltrata se cambiano le condizioni di fruizione o la composizione del nucleo familiare.

Non viene modificata, invece, la modalità di erogazione degli assegni che, nella generalità dei casi, resta in capo al datore di lavoro, il quale provvederà al recupero degli importi pagati.


Con il nuovo meccanismo, il datore potrà conguagliare Anf arretrati esclusivamente riferiti a rapporti intrattenuti col richiedente. Le somme relative a contratti pregressi dovranno essere liquidate dai precedenti datori di lavoro.

Nella circolare l’Inps precisa che quanto prima saranno illustrate le nuove modalità di compilazione del flusso uniemens nei casi di conguaglio di Anf arretrati e le caratteristiche dell’utility che servirà alle aziende per conoscere l’ammontare dell’Anf da erogare.

Circa le annunciate e future modalità di inserimento nell’Uniemens degli Anf arretrati, resta da chiedersi se l’Inps vorrà tornare sul contenuto del messaggio 4283/2017. In quella sede, l’Istituto limitò a 3mila euro (per ogni lavoratore) l’importo massimo di arretrati di Anf erogati, recuperabili in uniemens, prevedendo che per valori superiori i datori di lavoro dovessero obbligatoriamente procedere alla redazione di flussi di regolarizzazione. La nuova procedura che prenderà il via il prossimo aprile, potrebbe indurre l’Inps a un ripensamento, semplificando sensibilmente il processo.



Di seguito riportiamo un esempio pratico.


CASO 1 MODALITA’ VIGENTE (FINO AL 31/03/2019): un lavoratore richiede Anf per il periodo 01/07/2018 – 30/06/2019 il 27 marzo 2019. Il datore di lavoro conguaglia i periodi pregressi e attribuisce l’Anf corrente, successivamente alla verifica della documentazione presentata dal diretto interessato.


CASO 2 NUOVA MODALITA’ (IN VIGORE DAL 01/04/2019): un lavoratore richiede Anf per il periodo 01/07/2018 – 30/06/2019 il 4 aprile 2019. Il datore di lavoro conguaglia i periodi pregressi e attribuisce l’Anf corrente, dopo la comunicazione dell’INPS sul cassetto previdenziale aziendale. In estrema sintesi, il datore di lavoro non entrerà più in merito alla correttezza ma sarà tenuto esclusivamente all’attribuzione di quanto comunicato dall’Istituto.

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