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Nuova procedura per la scelta destinazione TFR da Luglio

  • 2 lug
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 3 lug



Facciamo il punto sulla gestione del TFR per i dipendenti assunti successivamente al 30 giugno.

Abbiamo già affrontato l’argomento, ma visto l’avvio, dallo scorso primo luglio, della “nuova” disciplina e dei chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro, torniamo brevemente sulla gestione e sulla diversa impostazione per i lavoratori di nuova assunzione (che al momento della costituzione del rapporto di lavoro non hanno mai avuto nessun vincolo di lavoro subordinato) e i lavoratori che vantano già uno o più rapporti   nella vita lavorativa. 

Fatta la necessaria premessa possiamo sintetizzare le diverse situazioni.

·         Per i lavoratori neoassunti l’adesione opera automaticamente sin dalla data di assunzione, salvo opzione di rinuncia entro 60 giorni che può tradursi nella scelta di mantenere il TFR in azienda oppure di conferirlo a una diversa forma pensionistica complementare.

·         Per i lavoratori non di prima assunzione occorre distinguere tra i soggetti che dichiarano di avere un'adesione ad un fondo di previdenza complementare alimentato in tutto o in parte dal TFR e coloro che in fase di assunzione dichiarano di non avere tale forma di adesione.

Per i soggetti non di prima assunzione che dichiarano di avere già un'adesione ad un fondo pensione alimentato in precedenza con il TFR totale o parziale, scatta l'adesione automatica, salvo si opti per aderire esplicitamente ad un fondo pensione liberamente scelto.

In coerenza con la natura non reversibile della scelta di destinare il TFR ad un fondo previdenziale  già operata, la quota di TFR continua di norma ad essere conferita alla previdenza complementare, il punto sarà precisato dalle direttive COVIP.

In pratica l’adesione ad un fondo previdenziale permette la possibilità variare il fondo pensionistico ma non di poter  far tornare il TFR  in azienda.

 Per soggetti non di prima assunzione che dichiarano di non avere già un'adesione ad un fondo pensione alimentato in precedenza con TFR totale o parziale non scatta l'adesione automatica e il TFR resta in azienda/Fondo Tesoreria INPS.

 Il lavoratore può sempre rivedere tale scelta destinando il TFR maturando a favore di un fondo pensione liberamente scelto con apposito modulo di adesione a tale fondo. 

Nella sezione modelli del nostro sito è presente il nuovo modello da utilizzare per i neoassunti "SCELTA TFR NEO ASSUNTI 2026".

Visto quanto sopra esposto si consiglia di consegnare il modello al momento dell'assunzione e di gestire il flusso della scelta della destinazione del TFR entro i 60 giorni dalla data di assunzione.

Il modello compilato dovrà essere allegato alla documentazione normalmente utilizzata per l'elaborazione degli stipendi, in assenza del detto modello si determina in automatico l'iscrizione del lavoratore al fondo negoziale di categoria e il relativo versamento mensile del TFR maturato. al fondo di previdenza integrativa.

 
 
 

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