TFR novità silenzio- assenso dal 01 luglio
- 5 giorni fa
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A gennaio scorso abbiamo elaborato alcune note sulle novità introdotte dall’ultima legge di bilancio una di questa è stata dedicata al TFR ritenendo che alcune modifiche legislative in corso di applicazione nel 2026 possano avere un impatto rilevante nella gestione di tale istituto.
Per un approfondimento vi rimandiamo alla nota pubblicata sul nostro sito di cui riportiamo gli estremi per accedervi:
In questa nota approfondiremo l’aspetto operativo per la corretta gestione del trattamento di fine rapporto riportando le modalità pratiche che entreranno in uso dal prossimo mese di luglio relative alla scelta dei lavoratori per la gestione del TFR accantonato.
Per gli altri approfondimenti che interessano direttamente il datore di lavoro, relativamente agli obblighi della gestione del TFR rispetto ai dipendenti in forza, riteniamo di consigliare di leggere e/o rileggere la nota già pubblicata.
Ai lavoratori neoassunti nel settore privato, viene applicato in automatico un meccanismo di adesione alla previdenza complementare, pertanto Con decorrenza 1° luglio 2026, per i nuovi rapporti di lavoro si applicheranno le seguenti disposizioni:
il lavoratore viene automaticamente iscritto a una forma di previdenza complementare collettiva;
l’iscrizione avviene senza che ci sia una richiesta esplicita del lavoratore;
il silenzio del lavoratore fino a 60 giorni dal momento della prima assunzione equivale ad adesione, in altri termini entro la scadenza del secondo mese dall’assunzione il diretto interessato deve rinunciare al trasferimento del TFR ad un fondo previdenziale. Tale azione capovolge sostanzialmente il precedente indirizzo legislativo che prevedeva la possibilità della scelta di aderire o meno ad un fondo di previdenza integrativa o mantenere il TFR in azienda. Con le nuove norme il lavoratore deve esplicitamente indicare di non voler aderire al fondo previdenziale effettuando non una scelta di adesione ma una rinuncia ad un automatismo.
La scelta esplicita o tacita di destinare il TFR al fondo trascorsi i 60 giorni è irrevocabile, non è più possibile un “ripensamento” del lavoratore in pratica non effettuando la rinuncia esplicita il TFR sarà sempre destinato alla previdenza integrativa.
Al contrario, optando entro i 60 giorni per il mantenimento in azienda, la decisione è definitiva solo per quella fase, ma resta possibile cambiare idea successivamente aderendo alla previdenza complementare anche nei mesi o negli anni successivi e il lavoratore può mantenere il TFR in azienda, secondo le regole ordinarie dell’art. 2120 c.c.
La destinazione del TFR, in presenza di adesione automatica, segue criteri ben definiti:
il conferimento avviene verso la forma pensionistica collettiva prevista dal contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale;
se in azienda sono presenti più fondi, l’adesione opera verso quello con il maggior numero di iscritti;
Rammentiamo che le forme pensionistiche complementari sono di diverso tipo e si possono semplificare in:
· fondi pensione negoziali, quelli previsti dal CCNL di riferimento. A titolo esemplificativo:
Fondo Cometa – CCNL Metalmeccanici;
Fon.Te – CCNL commercio, turismo;
Fondo Priamo- CCNL Trasporto e logistica.
Su tali fondi il datore di lavoro deve versare anche una quota di contribuzione che varia da fondo a fondo ma che si attesta nella maggior parte dei casi tra 1% e il 2% della retribuzione mensile, mentre una trattenuta viene effettuata al lavoratore nella maggior parte dei casi tra 0,5% e 1% della retribuzione mensile.
· fondi pensione aperti;
· piani individuali pensionistici;
· fondi pensione preesistenti;
Per i lavoratori assunti prima del primo luglio non si applica alcun automatismo, in ogni caso i datori di lavoro sono tenuti ad interpellare tali lavoratori per accertare se abbiano o meno un fondo pensione attivo, raccogliendo un'espressa dichiarazione in merito.
Visto l’approssimarsi della data di applicazione delle nuove disposizioni di legge si consiglia di “attivare” correttamente le procedure informative e di scelta del TFR.
Al momento si ritiene che la scelta possa essere effettuata con la modulistica già disposta dal Ministero del Lavoro “MODULO TFR2”.
Sarà nostra cura fornire appena disponibile la modulistica aggiornata alle nuove disposizioni di legge.





































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