top of page

Il ticket per licenziamento



Spesso i datori di lavoro restano “sorpresi” dall’obbligo del versamento di una quota contributiva aggiuntiva dovuta in caso di licenziamento, difatti la disposizione suscita perplessità prevedendo tale contributo anche per i licenziamenti per giusta causa o altre motivazioni che nei fatti violano in modo evidente i patti contrattuali.


In questa nota si approfondiscono le norme previste per l’applicazione del ticket di licenziamento che è stato istituito dalle Legge 92/2012, la cosiddetta legge Fornero.


Il datore deve versare un contributo all’INPS in caso di cessazione di un dipendente a tempo indeterminato, escluse le dimissioni volontarie.

I ‘importo annuo per il 2019 è fissato in 500,79 euro e varia a seconda degli anni di permanenza in azienda fino a raggiungere un massimo per il 2019 di 1502,37 euro per chi ha un’anzianità pari o superiore a 36 mesi.


Il contributo deve essere versato anche quando il datore ricorre a licenziamenti collettivi con un’articolazione che determina un maggior costo per il datore di lavoro.

Nonostante il contributo sia destinato a finanziare l’indennità di disoccupazione il datore deve provvedere al pagamento, con modello F24 insieme agli altri contributi previdenziali e assistenziali entro il 16 del mese successivo alla chiusura del rapporto di lavoro, a prescindere se il dipendente chieda o meno la naspi.

Il ticket licenziamento va pagato in tutti i casi di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato che darebbero potenzialmente diritto all’indennità di naspi ( ex disoccupazione) in favore del lavoratore dimesso.


Oltre che per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, soggettivo, giusta causa il contributo è dovuto in caso di:

  • Dimissioni per giusta causa;

  • Dimissioni nel periodo tutelato per maternità;

  • Risoluzione consensuale a seguito della conciliazione obbligatoria presso la Direzione Territoriale del Lavoro nei casi in cui il datore voglia licenziare per giustificato motivo oggettivo;

  • Risoluzione consensuale del rapporto a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra unità produttiva distante oltre 50 km dalla sua residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;

  • Mancata trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

Per assurdo, ad esempio, il contributo è dovuto anche a seguito di abbandono del posto di lavoro da parte del lavoratore o una grave mancanza del patto lavorativo.

L’importo del ticket licenziamento è fissato in misura pari al 41% del massimale mensile di disoccupazione, il cui importo è comunicato con apposita circolare INPS a gennaio di ogni anno. per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del cessato negli ultimi tre anni.

  • Considerato che per il 2019 il massimale è pari ad euro 1.208,15, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale è dovuto un contributo di:

  • 1.221,44 * 41% = 500,79

  • Per chi ha un’anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a:

  • 500,79 * 3 = 1.502,37

  • Se il rapporto ha avuto una durata inferiore all’anno il contributo è riproporzionato in mesi:

  • 500,79 / 12 = 41,73 euro mensili

Per poi essere moltiplicato per i mesi in cui il dipendente è stato in forza considerando come mese intero quello in cui la prestazione si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario.

Facciamo l’esempio di un dipendente assunto a tempo indeterminato il 1° gennaio 2019 e licenziato per giusta causa il 16 marzo 2019. In questo caso i mesi da considerare per stabilire l’importo del ticket sono 3, cioè gennaio, febbraio e marzo, pertanto il contributo sarà pari a:

  • 41,73 * 3 = 125,19 euro

Nel calcolo dei mesi di anzianità aziendale devono essere ricompresi anche quelli prestati come lavoratore a termine per chi è stato poi trasformato a tempo indeterminato.

Come già citato Il ticket è dovuto anche nei licenziamenti collettivi, questi, ricorrono ogni qualvolta l’azienda con più di 15 dipendenti intende effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni.

La misura del contributo è quella prevista per i licenziamenti individuali, fatta eccezione per i casi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale avviene senza accordo sindacale.

Nel caso specifico l’importo è moltiplicato dovuto viene triplicato.

In ogni caso la legge di bilancio 2018 ha modificato la norma, difatti per i licenziamenti collettivi intimati da un’azienda rientrante nel campo di applicazione della CIGS il contributo è elevato all’82% del massimale mensile:

  • 1.221,44 * 82% = 1001,58 euro per ogni 12 mesi di anzianità aziendale

L’aumento si applica alle procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 20 ottobre 2017.

Il contributo licenziamento è dovuto in misura piena anche per i lavoratori part-time, difatti il ticket licenziamento non può essere riproporzionato alla percentuale di part-time come logica vorrebbe, ma è sempre dovuto in misura piena.


Un caso particolare è quello che riguarda il contributo naspi per le imprese edili che sono infatti esonerate dal versamento del ticket licenziamento in taluni casi specifici, precisamente, nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

 

Post in evidenza
Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Seguici
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page