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Ritenute sui dipendenti torna la responsabilità solidale del committente


Il decreto legge n. 124/2019, in GU del 26 ottobre, reintroduce la responsabilità solidale del committente per le ritenute che sono state trattenute dall'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Marcia indietro, quindi, rispetto alle previsioni del decreto legislativo 175/2014, che aveva eliminato la responsabilità solidale originariamente prevista dal decreto legge 223/2006, semplificando drasticamente oneri e adempimenti.


La modifica e di fatto la reintroduzione della misura si è resa inevitabile a seguito delle attività di controllo svolte negli ultimi anni, nel corso delle quali è emerso come l'affidamento di appalti pubblici o privati a soggetti non del tutto affidabili ha spesso comportato, da parte di questi ultimi la sistematica omissione dei versamenti dovuti per le ritenute di lavoro dipendente o assimilato.


Tale comportamento illecito è spesso avvenuto mediante la costituzione di sodalizi in forma cooperativa/societaria.


La modifica attuata prevede che ove un committente affidi a un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali sia effettuato dal committente, ove quest'ultimo sia un sostituto di imposta residente nel territorio dello stato.


Alcune modifiche sono possibili nel corso del processo di conversione in legge della norma, le modalità di attuazione della disposizione del decreto Legge prevedono alcuni vincoli per il pagamento delle imposte, al momento si attende la conversione in Legge per valutare nel dettaglio le norme di attuazione.

Inoltre nel perimetro applicativo della norma rientrano, oltre agli appalti, i contratti non nominati, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l'assunzione di un obbligo di fare da parte dell'impresa appaltatrice.


L'obbligo di versamento riguarda tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Da notare che in caso di inottemperanza il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria destinando tali somme al pagamento delle ritenute maturate e dandone comunicazione entro novanta giorni all'Ufficio dell'agenzia delle Entrate territorialmente competente.


Il meccanismo previsto dal decreto è molto complesso e presumibilmente di difficile applicazione, ciò non toglie che alla luce del decreto legge le aziende (committenti ed esecutori di appalto) debbono o dovrebbero “adeguarsi" nell’immediato.


Pertanto, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del versamento delle imposte l'importo corrispondente a quanto dovuto è versato al committente su uno specifico conto bancario o postale i cui estremi saranno comunicati dallo stesso committente alle imprese affidatarie o appaltatrici e da queste ultime alle subappaltatrici.

Il committente procede a sua volta alla effettuazione del versamento senza possibilità di utilizzare in compensazione propri crediti indicando nella delega F24 il codice fiscale dello stesso soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.

Per consentire al committente gli opportuni riscontri, le imprese dovranno trasmettere tramite Pec l'elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente con le relative ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.


Nella effettuazione del versamento quest'ultimo potrà peraltro rivalersi su eventuali corrispettivi maturati nei confronti dell'affidataria/appaltatrice, previa sua autorizzazione.

E’ prevista la possibilità che l’appaltatore del servizio o subappaltatore possano provvedere autonomamente al versamento delle ritenute comunicandolo al committente almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del versamento.

Tale opzione è però subordinata alla presentazione di una certificazione, rilasciata dalla agenzia delle Entrate in via telematica, che attesti alternativamente di essere in attività da almeno cinque anni o di aver eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti fiscali superiori a due milioni di euro

Restano salve le considerazioni appena sopra riportate sulla difficile applicazione della norma, che essendo una disposizione di legge non può essere comunque disattesa.

 

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