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730 2022 – redditi 2021 termini e modalità di presentazione


Con l’approssimarsi dell’inizio della compilazione della dichiarazione dei redditi di seguito ricapitoliamo i tempi e le modalità per redigere il modello 730 utile per la dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati, che possono effettuare la regolazione delle imposte tramite tale modello.

Inoltre, accenniamo brevemente ad alcuni casi che con maggiore frequenza determinano degli errori o inadempienze da parte dei contribuenti.

Chiaramente quanto riportato non può essere esaustivo viste le molteplici variabili, anche di carattere soggettivo ma può essere uno spunto per gli interessati affinché le operazioni di conguaglio siano correttamente eseguite.


Riportiamo le categorie di contribuenti che si possono avvalere di tale procedura:


  • Lavoratori dipendenti che abbiamo un rapporto in essere nel corso dell’anno di presentazione della dichiarazione;

  • Pensionati di tutti gli enti;

  • lavoratori italiani che operano all’estero;

  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro come a titolo esemplificativo Naspi, cassa integrazione, ecc.;

  • soci di cooperative;

  • sacerdoti della Chiesa Cattolica;

  • produttori agricoli;

  • persone impiegate in lavori socialmente utili.

Le modalità di compilazione sono diverse e precisamente

  • direttamente all’Agenzia delle Entrate (modello 730 precompilato) difatti a partire dal 30 aprile di ogni anno (nel 2022 però il termine è stato prorogato al 23 maggio), l’AdE mette il 730 precompilato a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati sul proprio sito. Il contribuente può dunque accedervi autonomamente, dotandosi di PIN.

  • tramite Caf;

  • tramite un professionista abilitato;

  • tramite un sostituto d’imposta.

Come da istruzioni per la compilazione del modello 730 anno 2022, la scadenza per la presentazione della documentazione è fissata al 30 settembre 2022.

A partire dal 30 aprile, inoltre, attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, sarà possibile scaricare il modello 730 nella versione precompilata.

In ogni caso i Caf e professionisti abilitati, per i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza nella predisposizione del 730, dovranno rispettare le seguenti date per trasmettere le dichiarazioni all’Agenzia delle entrate:

  • 15 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

  • 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

  • 23 luglio per quelle presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

  • 15 settembre se presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

  • 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Dunque, sono confermate le scadenze 2021.


Caf e professionisti devono consegnare al contribuente, prima della trasmissione della dichiarazione e una copia della dichiarazione dei redditi elaborata con il relativo prospetto di liquidazione.

Per esperienza alcuni “errori” di compilazione ricorrenti specialmente se l’obbligo viene assolto direttamente dal contribuente sono i seguenti:


· Errata indicazione del sostituto d’imposta, si pensi ad esempio un lavoratore che nell’anno 2021 è stato dipendente di una azienda e che nel corso dell’anno di presentazione abbia cambiato datore di lavoro, in tal caso nel precompilato sarà riportato un sostituto d’imposta diverso da quello che dovrà effettuare le operazioni di conguaglio, il dato dovrà essere aggiornato a cura dell’interessato;


· In alcuni casi i contribuenti non prendono in considerazione i redditi corrisposti da diversi sostituti d’imposta, si pensi a chi cambia azienda nel corso dell’anno di imposta da regolare o chi abbia percepito integrazioni al reddito per Cig, Naspi, ecc., e in buona fede “dimenticano” alcuni redditi.


· Errata indicazione degli “sconti” fiscali come spese mediche e/o mutui che pur essendo precaricati direttamente dall’AdE debbono essere sempre ricontrollati e dove necessario variati


· Nella generalità dei casi, se un lavoratore ha intrattenuto rapporti nel corso dell’anno con diversi sostituti d’imposta o se ha percepito redditi da Naspi, Cig, o importi comunque erogati dall’Inps o l’Inail oltre i redditi del datore di lavoro dovrà effettuare tramite il modello 730 la regolazione delle imposte per quanto ricevuto dai diversi sostituti, anche se oltre a tali redditi non ha alcun altro elemento da dover dichiarare.

In caso di errori, il contribuente può rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza fiscale e, a seconda del tipo di correzione da apportare si potrà presentare:

  • un modello 730 rettificativo nel caso in cui l’errore sia commesso dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.

  • un modello 730 integrativo (maggior credito, minor debito o imposta invariata) nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione.

  • un modello Redditi PF (maggior debito, minor credito) nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione.

Si precisa che, nel caso in cui fosse stato presentato il modello 730 Precompilato, il contribuente può annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l'applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 28 maggio, in ogni caso l'annullamento è possibile una sola volta fino al 22 giugno.

Se si riscontra l’errore dopo il 22 giugno si può:

  • presentare al CAF o al professionista un 730 integrativo, entro il 10 novembre. Il 730 integrativo si può presentare solo nel caso in cui la correzione determini un maggior credito oppure un minor debito;

  • presentare, tramite l'applicazione web, il modello Redditi correttivo entro il 30 novembre o il modello Redditi integrativo dopo il 30 novembre.

Le correzioni sopra indicate possono essere presentate entro:

  • il 25 ottobre per il modello 730 integrativo;

  • il 30 novembre per il modello Redditi PF 2022;

  • il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);

  • il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa art.2 comma 8 D.P.R. 322/1998).

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