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Decreto Legge Sostegni – blocco dei licenziamenti


Il decreto legge Sostegni, nella sezione che determina le condizioni e i tempi del blocco dei licenziamenti, è materia sulla quale diversi datori di lavoro hanno una sorta di lente di ingrandimento per monitorare la questione, di seguito riportiamo la situazione attuale.


L’articolo 8, comma 9 del decreto in parola stabilisce il divieto di recesso per motivi economici e organizzativi fino al 30 giugno, sia individuale che collettivo, restano salve alcune eccezioni confermando di fatto quanto già previsto nelle precedenti disposizioni di legge.


Il comma 10, tuttavia prevede che il divieto prosegua fino al 31 ottobre 2021 per alcune categorie di datori, precisamente i destinatari dell'allungamento del divieto sono i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per via del Covid e chiedono l’ammissione all’assegno ordinario o alla cassa in deroga, e quelli che richiedono la cassa integrazione per operai agricoli.


Questa interpretazione era confermata dalla relazione illustrativa del decreto circolata nei giorni scorsi, a Dl già approvato, difatti nel documento si leggeva che la proroga del blocco riguarda «i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale».


Nella versione della relazione illustrativa pubblicata sul sito del Senato viceversa si legge  «il comma 10 prevede, per i soli datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8, ovvero per coloro che possono fruire dei trattamenti di integrazione salariale Cigd, assegno ordinario e Cisoa con causale Covid-19, un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021» che nei fatti interessa anche i datori di lavoro che non attivano gli ammortizzatori sociali per l’emergenza covid, difatti, sembrerebbe il requisito oggettivo vincolante su tale disposizione .

Il chiarimento è utile, ma se il testo del decreto afferma una cosa, diversa da quella che sembra essere affermata nell’iter di conversione in Legge si alimentano ulteriori dubbi interpretativi.


 

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