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Dirigenti delle aziende del Terziario rinnovo economico


Il 12 aprile scorso è stato sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali il rinnovo del CCNL per i Dirigenti delle aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi che decorre dal 1° gennaio 2022 e sarà vigente fino al 31 dicembre 2025 definendo gli aspetti di carattere economico per tale periodo.



Di seguito si riportano gli estremi economici dell’intesa raggiunta.


1. Aumento retributivo e nuovo minimo contrattuale

Gli aumenti della retribuzione mensile saranno applicati ai dirigenti in forza alla data del 30 novembre 2023 in tre tranches nei seguenti termini:

· € 150,00 da dicembre 2023;

· € 150,00 da luglio 2024;

· € 150,00 da luglio 2025.

Gli aumenti potranno essere assorbiti fino a concorrenza da somme concesse dalle aziende a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali successivamente al 31 dicembre 2019.

Per i dirigenti assunti o nominati a decorrere dal 1° dicembre 2023, il minimo contrattuale mensile (comprensivo dei suddetti aumenti) è fissato in:

· € 4.040,00 a decorrere dal 1° dicembre 2023;

· € 4.190,00 a decorrere dal 1° luglio 2024;

· € 4.340,00 a decorrere dal 1° luglio 2025.


2. Una Tantum

Oltre all’aumento retributivo, per i dirigenti in forza alla data del 12 aprile 2023 si prevede il riconoscimento di un importo di € 2.000,00 a titolo di “una tantum” ad integrale copertura del periodo convenzionale 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 da erogare in tre tranches con le seguenti scadenze:

· € 700,00 con la retribuzione di maggio 2023;

· € 700,00 con la retribuzione di settembre 2023;

· € 600,00 con la retribuzione di novembre 2023.

·

L’importo a titolo di una tantum non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto, né di alcun istituto contrattuale.

Ai dirigenti in forza al 12 aprile 2023 assunti nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022, l’importo di cui sopra sarà erogato pro-quota, in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nel periodo suddetto.

Per i soggetti assunti con una diversa qualifica, nominati dirigenti nel corso del periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022 e con rapporto di lavoro dirigenziale in essere alla data del 12 aprile 2023 il calcolo pro-quota dovrà essere effettuato sulla base dell’anzianità maturata complessivamente nel suddetto periodo, considerando anche il periodo con la diversa qualifica.

Esempio di calcolo

· un quadro già in servizio in azienda alla data del 1° gennaio 2020 e nominato dirigente nel triennio 2020/22 percepirà l’intero importo di una tantum.

· Invece, un quadro assunto il 1° gennaio 2021 e nominato dirigente successivamente, comunque entro il 12 aprile 2023, percepirà l’importo una tantum pro-quota in base ai mesi di anzianità con la qualifica di dirigente.

Si precisa che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all’erogazione delle tranches l’importo totale o residuo dell’una tantum spettante dovrà essere erogato con le competenze di fine rapporto.


3. Welfare

A titolo sperimentale, limitatamente agli anni 2024 e 2025, l’accordo prevede che il 1° gennaio di ciascun anno sia messo a disposizione, tramite la piattaforma istituita presso il CFMT (Centro di Formazione Management del Terziario), un valore di € 1.000 annui sotto forma di beni e servizi rientranti nel perimetro del welfare contrattuale.


4. Previdenza complementare

Viene adeguato il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale per il Fondo Mario Negri, a carico del datore di lavoro, elevandolo a 2,43% dal 1° gennaio 2024, ed a 2,47%, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Si ricorda che, per effetto dell’accordo del 1° marzo 2023, le aliquote della contribuzione integrativa al Fondo Negri da applicare per il 2022 e 2023 ammontano rispettivamente al 2,35% ed al 2,39%.

 

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