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Termine blocco dei licenziamenti


Il Decreto Sostegni ha prorogato al 30 giugno 2021 il blocco dei licenziamenti previsto precedentemente dalla Legge di bilancio fino al 31 marzo, pertanto non sarà possibile procedere al recesso del rapporto per le seguenti motivazioni:


· Licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo;

· Licenziamento collettivo;

· licenziamenti collettivi pendenti avviati in data successiva al 23 febbraio 2020 e le procedure di conciliazione obbligatoria in corso.


Sono esclusi dal divieto i licenziamenti per le seguenti motivazioni:

· Cessazione definitiva dell’attività d’impresa;

· Cessazione definitiva dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione senza prosecuzione, sia pur parziale, dell’attività;

· Accordo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

· I licenziamenti per giusta causa;

· I licenziamenti per giustificato motivo soggettivo, compresi quelli di natura disciplinare;

· I licenziamenti per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia, atteso che per la prosecuzione fino ai 70 anni occorre un accordo tra le parti;

· Licenziamenti determinati da superamento del periodo di comporto;

· Risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo a seguito di recesso ex art. 2118 c.c.: qui, non appare ravvisabile il giustificato motivo oggettivo.

La proroga del blocco dei licenziamenti è stata ulteriormente posticipata al 31 ottobre 2021 per le aziende che hanno fatto ricorso a:

  • Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD);

  • Assegno ordinario erogato dal FIS;

  • Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA).

In base alle notizie che iniziano a circolare sembra che le aziende che rientrano nell’ambito dell’utilizzo della CIG ordinaria Covid, sostanzialmente le aziende riconducibili nell’area industriale e manufatturiera, siano escluse dall’ulteriore proroga fino ad ottobre e che dal primo luglio prossimo possano procedere con le disposizioni precedenti alla crisi sanitaria.


Al momento non è possibile in ogni caso escludere diverse soluzioni interpretative che potrebbero modificare tale impostazione, difatti stiamo assistendo a molteplici comunicati interpretativi con definizioni e articolazioni in alcuni casi contrastanti.

Certamente nei prossimi giorni sarà fatta maggiore chiarezza sulle disposizioni del citato decreto, al momento per prudenza prima definire con certezza il da farsi si rimanda ad ulteriori chiarimenti.

 

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