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Unioni civili: quali sono gli effetti sui rapporti di lavoro?

Con l’entrata in vigore della Legge n.76 del 5 Giugno 2016, il nostro ordinamento ha codificato e riconosciuto ufficialmente l’unione tra persone dello stesso sesso. Infatti a partire dal 5

giugno è possibile, per persone dello stesso sesso, legarsi legalmente dinnanzi ad un ufficiale dello stato civile ed a due testimoni.

Ma quali sono i risvolti che questo evento produce sui rapporti di lavoro? In questo approfondimento analizzeremo proprio quali sono questi effetti.

Il comma 20 dell’unico articolo della Legge n. 76/2016 cosi recita ”Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla Legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”. Ciò significa che il legislatore ha esteso alle unioni civili tutte le disposizioni di leggi, con delle ovvie esclusioni mirate, comprese le disposizioni contenute nei contratti collettivi, in cui si fa riferimento ai coniugi o termini equivalenti.

Dunque, ai lavoratori legati da unione civile, si dovranno applicare le norme previste ad esempio in materia di Assegni per il Nucleo Familiare, nonché le norme previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R n. 917/1986) relative alle detrazioni d’imposta per coniuge a carico. Di contro viene esclusa la possibilità per le coppie unite civilmente di usufruire delle detrazioni d’imposta per i figli a carico dell’altro partner.

Ma non solo. Infatti la legge n. 76/2016 stabilisce al comma 17 dell’art. 1 che “In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del Codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile”, ovverosia in caso di decesso del prestatore di lavoro spettano al partner riconosciuto dalla legge le indennità di cui all’art. 2118 c.c. ossia l’indennità di mancato preavviso e le indennità previste dall’art 2120 c.c. ossia il Trattamento di Fine Rapporto. Si ricorda che in tema di TFR la legge preveda la devoluzione agli eredi di tale indennità come diritto proprio e personale (iure proprio) e non come asset che entra nell’attivo ereditario (diritto successorio).

Sempre in tema di TFR si applica anche la Legge sul divorzio del 1970, per cui in caso di cessazione degli effetti civili dell’unione spetterà al partner titolare di assegno di mantenimento e che non sia convolato a nuove nozze il diritto al 40% del trattamento di fine rapporto percepito dall’ex partner in proporzione agli anni di unione civile.

Inoltre l’unione civile produce effetti su tutta una serie di istituti relativi al rapporto di lavoro oltre al riconoscimento di alcuni diritti, che di seguito riportiamo:

• norme previste dalla legge n. 104/1992 (permessi giornalieri per l’assistenza del coniuge/partner con disabilità); • norme previste dal D.Lgs. n. 151/2005 (congedo straordinario di due per assistere un familiare disabile, tra cui il coniuge/partner); • rendita INAIL in caso di decesso del lavoratore per incidente intervenuto sul lavoro; • pensione ai superstiti (RDL n. 636/1939); • la nullità del licenziamento intimato per causa di matrimonio (dal giorno di richiesta delle pubblicazioni fino ad un anno dopo la celebrazione); • inoltre le disposizioni previste dai singoli CCNL nei punti relativi ai coniugi.

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