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Lavoro irregolare e sospensione dell'attività


L’Ispettorato nazionale del lavoro (I.N.L.) ha affrontato, con la pubblicazione del provvedimento n. 5556 del 20 giugno 2017, alcuni aspetti relativi alla sospensione dell’attività imprenditoriale a seguito di accertamento di lavoro irregolare e violazione alle norme di sicurezza.

La sospensione dell’attività è stata introdotta allo scopo di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e e il pericolo per la tutela e la sicurezza dei lavoratori.

Gli organi del Ministero del lavoro preposti al controllo possono adottare provvedimenti di sospensione quando:

  • Riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;

  • Ricorrono gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Di seguito faremo il punto sugli aspetti generali di questo istituto anche alla luce dei recenti chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Decorrenza della sospensione

La decorrenza della sospensione è, di norma, posticipata alle dodici ore del giorno successivo o al termine delle attività che non possono essere interrotte. Occorre difatti valutare se l’interruzione immediata di alcune attività possa determinare situazioni di maggior pericolo, fermo restando che i lavoratori “irregolari” non possono prestare la loro attività. Bisognerà quindi considerare le ripercussioni che il provvedimento andrebbe a determinare per non recare danno ad impianti ed attrezzature utilizzati in alcune attività o, in alternativa, potrà essere adottato ma con decorrenza posticipata.

Consegna e notifica del provvedimento di sospensione

Nel caso in cui al momento dell’accesso ispettivo il datore di lavoro non sia presente e dunque il provvedimento non può essere consegnato si potrà procedere attraverso altri canali:

  • Notifica del provvedimento di sospensione in busta chiusa ad un lavoratore regolarmente assunto;

  • Attraverso il servizio postale con raccomandata atti giudiziari (art. 149 c.p.c.);

  • Notifica attraverso un ufficiale giudiziario, che presenterà copia conforme dell’atto presso la casa di abitazione oppure, se ciò non fosse possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione alla quale è addetto l’ufficio giudiziario. La notifica potrà avvenire inoltre attraverso notificazione nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove svolge l’attività. Nel caso in cui il destinatario non venga trovato attraverso i canali sopra indicati, l’ufficiale giudiziario provvederà alla consegna dell’atto mediante persone di famiglia, all’ufficio o all’azienda, purchè non minori di quattordici anni.

Non è contemplata la consegna dell’atto attraverso il canale PEC.

Revoca del provvedimento

Il provvedimento potrà essere revocato alle seguenti condizioni:

  1. Regolarizzazione dei lavoratori che non risultavano dai documenti obbligatori;

  2. Accertamento del ripristino delle condizioni di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;

  3. Pagamento della somma aggiuntiva pari a 2.000 € nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e 3.200 € nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;

La revoca sarà ammessa anche alla seguente condizione: pagamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta e l’importo residuo, maggiorato del 5%, versato entro 6 mesi dalla data di presentazione di richiesta di revoca. Nel caso in cui si verificasse un mancato pagamento o un pagamento parziale dell’importo residuo, il provvedimento di accoglimento dell’istanza costituirà titolo esecutivo per l’importo non versato.

Sarà comunque valida l’applicazione delle sanzioni civili, amministrative e penali relative alle violazioni normative commesse.

Inottemperanza della sospensione

L’ottemperanza al provvedimento si avrà attraverso la regolarizzazione completa delle posizioni dei lavoratori e si otterrà la revoca della sospensione attraverso il pagamento della somma aggiuntiva.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con un’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di lavoro irregolare.

Inoltre la non ottemperanza al provvedimento di sospensione dell’attività potrebbe aprire un’ipotesi di reato penale per – inottemperanza all’ordine legalmente dato dall’Autorità – ex art. 650 c.p.

Resta inteso che qualora venisse avviato un provvedimento di sospensione per lavoro irregolare, l’organo ispettivo irrogherà la c.d. maxisanzione per lavoro irregolare.

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