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Divieto retribuzioni in contanti dal 1° luglio


Entrerà in vigore il prossimo 1° luglio l’obbligo per i datori di lavoro privati e per i committenti privati di provvedere al pagamento delle retribuzioni con modalità che escludono l’uso del denaro contante.

Nello specifico la Legge di stabilità per il 2018 approvata il 27 dicembre 2017 (legge n. 205/2017) ha espressamente previsto nell’unico articolo di cui è composta e precisamente al comma 911 che “i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Il comma 910 riepiloga gli strumenti che possono essere utilizzati per il pagamento delle retribuzioni e che di seguito riepiloghiamo:

  1. bonifico su conto corrente indicato dal lavoratore;

  2. strumenti di pagamento elettronico;

  3. contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

  4. emissione di assegno (bancario o circolare) consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Il legislatore specifica al comma 912 che l’impedimento nell’utilizzo del denaro contante si estende a tutte le forme di rapporto di lavoro, ricomprendendo anche le collaborazioni coordinate e continuative e i rapporti di lavoro (instaurati in qualsiasi forma) dei soci di cooperativa.

Va evidenziato che ai sensi del comma 913 sono esclusi da questo divieto i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni nonché i rapporti di lavoro instaurati con addetti a servizi domestici (colf) o familiari (badanti).

Applicando alla lettera la norma, dovrebbero rimanere escluse quelle somme che non avendo rilevanza in termini previdenziali e fiscali vengono erogate al lavoratore a titolo di rimborsi spesa per trasferte o comunque relative ad eventi legati al rapporto di lavoro (ad esempio anticipo di spese per conto del datore di lavoro).

Sempre il comma 913 stabilisce la sanzione per chi viola l’obbligo: è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria in capo al datore di lavoro o committente privato consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

Dunque, riepilogando la situazione ad oggi (probabilmente avvicinandoci alla data del 1° luglio verranno pubblicate delle specifiche da parte degli organi competenti) i datori di lavoro non potranno più pagare con denaro contante le retribuzioni dei propri dipendenti, essendo obbligati ad utilizzare forme di pagamento tracciate, anche nel caso in cui la cifra da corrispondere sia inferiore alla soglia attualmente prevista di 3.000 euro (soglia massima consentita per i pagamenti tramite denaro contante). Rimangono esclusi da questo divieto i rapporti di lavoro instaurati con la P.A. e i rapporti di lavoro instaurati con colf e badanti.

Infine, il comma 914 dell’art. 1 stabilisce che le sanzioni per chi trasgredisce l’obbligo non potranno essere irrogate prima del 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge (01/01/2018).

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