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Le videocamere sul luogo di lavoro



Vista l’evoluzione recente della normativa sull’utilizzo di sistemi di controllo audiovisivi si riportano alcuni punti sostanziali per il corretto utilizzo dei mezzi di controllo a distanza e delle ultime “novità”.


L’utilizzo di impianti audiovisivi è semplificato, in ogni caso le aziende devono effettuare la compilazione della modulistica già in essere. La circolare n. 5/18 dell’ INL determina una semplificazione rispetto al passato, con un’istruttoria più semplice per le autorizzazioni all’uso di telecamere, in ogni caso non cambia la documentazione che i datori devono presentare per ottenere l’autorizzazione.


L’installazione di questi strumenti e – in genere – di strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori può avvenire solo per esigenze organizzative e produttive o per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.


Non si possono installare sistemi di controllo audiovisivo senza un accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. Se in azienda non sono presenti rappresentanze sindacali o in mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di sorveglianza possono essere installati solo dopo aver richiesto l’autorizzazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro o, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più ITL, alla sede centrale dell’Ispettorato.


L’Ispettorato specifica che la valutazione istruttoria delle istanze va concentrata sull’effettiva sussistenza delle ragioni che legittimano l’adozione del provvedimento, tenendo presente, in particolare, la finalità per la quale è richiesta la singola autorizzazione.


Così, possono essere autorizzati utilizzi di impianti audiovisivi che inquadrano direttamente l’operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, l’angolo di ripresa della telecamera oppure l’oscuramento del volto del lavoratore, purché ci siano le ragioni giustificatrici del controllo. Allo stesso modo, non è considerato dirimente specificare il posizionamento predeterminato e l’esatto numero delle telecamere da installare, poiché si tratta di elementi che possono subire modifiche nel tempo.


L’Ispettorato ammette la visione delle immagini in tempo reale da postazione remota in casi eccezionali e debitamente motivati.

Per la tutela del patrimonio aziendale, l’Inl precisa che la richiesta di installazione riguardante dispositivi che operano in presenza del personale aziendale va valutata con attenzione, per non dare luogo a controlli troppo “invasivi” nei confronti dei lavoratori.

Viola la legge, invece, l’uso di apparecchiature di videosorveglianza che – seppure installate – non siano ancora state messe in funzione. Così come non può mettere al riparo dalla violazione dell’articolo 4, della legge 300/1970, la circostanza che il datore di lavoro abbia preventivamente informato i lavoratori (nota del Min. del Lavoro 11241/2016). Allo stesso modo, sulla scorta delle giurisprudenza, non influisce il fatto che il controllo sia discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente.


È vietata l’installazione di videocamere “finte” montate a scopo dissuasivo. Questa condotta costituisce già di per sé un illecito, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dell’impianto: sulla stessa linea interpretativa è sempre intervenuto il Garante della Privacy.


La violazione di questi divieti è sanzionata con l’ammenda da 154 a 1.549 euro o con l’arresto da 15 giorni a un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave: infatti, resta ferma la possibilità del giudice di quintuplicare l’ammenda, se ritenuta inefficace negli importi ordinari, in base alle condizioni economiche del datore di lavoro.

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