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Emolumenti in caso di decesso del lavoratore


In caso di decesso del lavoratore dipendente sono previste delle particolari modalità di assoggettamento fiscale.

Per quanto attiene alle somme messe in pagamento, anche se non riscosse dal lavoratore, prima del decesso il datore di lavoro deve rilasciare una CU intestata al lavoratore deceduto indicando:

· importi effettivamente riscossi dal lavoratore;

· importi sui quali il datore aveva operato e versato la ritenuta anche se non riscossi dal lavoratore;

· ritenute effettuate su tali importi e le detrazioni d’imposta spettanti fino alla data del decesso senza obbligo di effettuare il conguaglio. Il calcolo dell’esatto ammontare avverrà in sede di dichiarazione dei redditi redatta a nome del lavoratore deceduto alla cui presentazione è tenuto uno degli eredi ai sensi del DPR 600/73.

Relativamente alle somme maturate e non ancora liquidate o in corso di maturazione le stesse sono da assoggettare a tassazione separata in capo agli eredi, gli elementi possono essere ricompresi in quelli sotto elencati:

· retribuzione per le ore lavorate o comunque retribuite del mese in cui è avvenuto il decesso

· ratei di 13^ e di 14^ o dei premi annui in corso di maturazione, ratei di ferie, permessi, riduzione di orario, ecc. maturati e non goduti;

· competenze arretrate;

· ogni altro compenso se messo a disposizione del dipendente, ma per il quale non sia stata effettuata e versata la ritenuta d’acconto relativa.

Il datore deve a questo punto operare nel seguente modo:

· provvedere a tassare separatamente con la prima aliquota dello scaglione di reddito (23%);

· certificare le somme corrisposte e le ritenute operate, e ad ogni erede deve essere rilasciata certificazione con quanto erogato in percentuale. La dichiarazione CU dovrà essere rilasciata con le normali scadenze.

Per il trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso Il datore deve:

· assoggettarle a tassazione separata come di consueto (art.17 TUIR) ed erogarle per quota parte agli eredi;

· l’imposta così determinata è dovuta agli eredi in proporzione all’ammontare percepito da ciascuno;

· redigere il CU, nel campo delle indennità di fine rapporto deve indicare la quota spettante riferita all’erede al quale la certificazione è destinata.

I restanti punti da compilare debbono essere redatti con riferimento all’indennità così come maturata in capo al deceduto.

Gli eredi predisporranno la loro dichiarazione dei redditi inserendo , anche gli importi ereditati per l’intercorso rapporto del lavoratore deceduto.

Le indennità dovranno essere corrisposte nel rispetto della successione legittima (artt. 565 ss. c.c.) - ovvero alle persone espressamente indicate dal defunto nel proprio testamento come beneficiarie.

Se tra gli aventi diritto vi sono dei minori d’età è indispensabile l’intervento del giudice tutelare, anche in presenza del genitore superstite, in quanto potrebbero sussistere dei conflitti di interesse tra genitore e figli.

Nel caso il datore di lavoro, per cause non proprie, sia impossibilitato a corrispondere tempestivamente le somme dovute agli aventi diritto o agli eredi, dovrebbe vincolare tali somme in apposito conto bancario e darne comunicazione agli interessati.

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