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Vademecum 730/2018



Il 730 è un modello di dichiarazione dei redditi, rivolto ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, che consente di effettuare le operazioni fiscali per regolare debiti e crediti con l’erario e ricevere il conguaglio direttamente dal sostituto d’imposta.

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 27 aprile 2018 n. 7/E, ha elaborato un'utile guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017, contenente tutte le informazioni su:

  • spese che danno diritto a deduzioni dal reddito,

  • spese che danno diritto a detrazioni d’imposta,

  • crediti d’imposta,

  • documenti da presentare e conservare,

  • altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità.


La Legge di Bilancio 2018 ha modificato il calendario delle scadenze da rispettare per l’invio della dichiarazione dei redditi. Pertanto le scadenze per la presentazione sono le seguenti:


  • Modello 730/2018, precompilato (a disposizione online dal 15 aprile) o ordinario:la scadenza è fissata al 23 luglio 2018, sia per coloro che inviano il precompilato per proprio conto, sia per coloro che si avvalgono della consulenza di CAF o intermediari per l’invio del modello ordinario;

  • Dichiarazioni dei redditi presentate direttamente dai sostituti d’imposta: 7 luglio 2018.

Il modello può essere presentato dai lavoratori dipendenti, e categorie assimilate:

  • al proprio datore di lavoro, se questi ha comunicato all’Agenzia delle Entrate la propria disponibilità alla raccolta ed alla trasmissione telematica;

  • ad un centro di assistenza fiscale (CAF);

  • ad un professionista abilitato;

  • personalmente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (precompilato).


dai pensionati:

  • all’ente che eroga la pensione;

  • ad un centro di assistenza fiscale (CAF);

  • ad un professionista abilitato;

  • personalmente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (precompilato).


A decorrere dall’anno 2014 è possibile presentare il modello 730 anche in assenza di sostituto d’imposta. In base al risultato della dichiarazione la norma prevede:

risultato a debito: il soggetto che presta l’assistenza fiscale trasmette telematicamente il modello F24, ovvero lo consegna al contribuente entro il decimo giorno antecedente alla scadenza di pagamento (art. 51-bis, c. 2, D.L. n. 69/2013).

risultato a credito: il rimborso viene eseguito dall’Agenzia delle Entrate. Se il contribuente ha fornito all’Amministrazione finanziaria le coordinate bancarie o postali il rimborso viene accreditato su tale conto. In caso contrario, il rimborso è erogato con metodi diversi (es. vaglia di Banca d’Italia).



730 RETTIFICATIVO O INTEGRATIVO: QUANDO E PERCHE’


730 INTEGRATIVO


Il modello si utilizza quando ci si accorge di non aver dichiarato nel modello tutti gli elementi importanti ai fini dichiarativi come le spese detraibili o deducibili o di aver dichiarato spese non veritiere o troppo alte. In questo caso l'integrazione del modello 730 originario che comporta un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata, ossia uguale al modello 730 originario che non modifica il prospetto di liquidazione delle imposte, è possibile scegliere se presentare:

  1. Nuovo modello 730 entro il 25 ottobre compilato di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Tale presentazione, deve essere obbligatoriamente effettuata recandosi presso un Caf o professionista abilitato come un commercialista o un'associazione di categoria, anche nel caso in cui l'assistenza fiscale sul modello 730 originario è stata prestata dal sostituto di imposta, quindi dal datore di lavoro o ente pensionistico.

  2. Modello UNICO Persone fisiche entro il 31 ottobre (correttiva nei termini) utilizzando l'eventuale differenza di imposta a credito o chiedendone il rimborso, oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO dell'anno successivo.

730 RETTIFICATIVO


Il modello va utilizzato quando si riscontrano errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, in questo caso occorre innanzitutto darne tempestiva comunicazione allo stesso, al fine di consentire l'immediata elaborazione di un modello 730 rettificativo, la data ultima di presentazione è il 10 novembre.

In questo caso, il sostituto d'imposta o il Caf devono correggere il modello e rideterminare gli importi a credito o a debito per il soggetto assistito, mediante l'elaborazione di un nuovo modello 730-3 sul quale verrà barrata la casella relativa al modello 730 rettificativo.

Riassumendo: il modello dovrà contenere gli stessi dati di quello originario, fatta eccezione per quelli relativi al sostituto di imposta che effettua il conguaglio e l'indicazione del codice 2 nell'apposita casella "730 integrativo" presente nel frontespizio del modello.


ERRORI DI COMPILAZIONE DEL 730 PRECOMPILATO


Il contribuente può procedere una sola volta e non di più all’annullamento del 730 già trasmesso direttamente alle Entrate. Il termine ultimo per l’annullamento «fai-da-te» del modello precedentemente inviato è il 20 giugno, successivamente a tale data il contribuente dovrà procedere alla compilazione del 730 integrativo tramite un CAF o un professionista abilitato.


In ogni caso una volta annullato il 730, all’Agenzia non risulta presentata alcuna dichiarazione pertanto il contribuente dovrà trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa.

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