Smart working (o Lavoro agile)
Lo smart working o, per chiamarlo con le stesse parole della legge, il lavoro agile è una nuova forma di dipendenza (molto simile al telelavoro), la sua determinazione legislativa è datata 14 giugno 2017 ed è stato previsto come nuovo strumento di flessibilità del lavoro, anche per via dell’abolizione dei co.co.pro. e dei cosiddetti voucher.
La sua particolarità principale, che lo rende appetibile a chi ha difficoltà a muoversi da casa o può lavorare in orari non sempre prestabiliti, è che esso può svolgersi anche all’esterno dell’azienda ed eventualmente senza vincoli di orario.
Inoltre può essere utilizzato con un sistema “misto” per cui alcuni giorni il lavoratore svolge la propria attività all’esterno del normale luogo di lavoro e altri viceversa nella sede lavorativa, chiaramente i giorni dovranno essere concordati tra l’azienda e il dipendente.
Di solito, con lo smart working il dipendente esegue la propria prestazione “a distanza”, tramite l’impiego di un computer e/o di altri strumenti, secondo gli incarichi affidatigli dal proprio datore di lavoro.
Questa particolare tipologia è indicata soprattutto per le mansioni elevate e creative. La prestazione può essere “a termine” o a “tempo indeterminato”. Rispetto però al normale lavoro subordinato, mancano due elementi essenziali:
il luogo di lavoro: che non è più necessariamente identificato con uno spazio fisico prestabilito e circoscritto (come già detto il lavoratore potrebbe svolgere le proprie mansioni anche con un computer mentre si trova in viaggio, in mezzo a un parco o a casa propria);
l’orario di lavoro: non c’è un orario prestabilito di inizio e fine delle attività giornaliere. L’orario rileva solo ai fini del rispetto dei limiti massimi di tempo previsti dalla legge.
Lo strumento del lavoro agile è vantaggioso sia per il dipendente che per l’azienda difatti il primo non perde tutte le tradizionali garanzie del lavoratore subordinato e la seconda può avvantaggiarsi di una maggiore produttività dei lavoratori con riduzione dei costi di gestione, degli spazi di lavoro e del tasso di assenteismo.
L’attivazione della suddetta forma di prestazione lavorativa richiede la firma di un contratto necessariamente scritto, tra datore di lavoro e dipendente; in esso si stabilisce che la prestazione lavorativa viene resa, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi:
in parte all’esterno dei locali aziendali (questo non toglie che il lavoro possa svolgersi anche all’interno dell’azienda; in questo caso valgono le normali regole del lavoro subordinato);
senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro;
con l’eventuale utilizzo di strumenti tecnologici.
Poiché, come detto, lo smart working rientra nelle forme di lavoro dipendente, il lavoratore resta soggetto al potere direttivo e disciplinare del datore. Ecco perché detto accordo deve fissare in modo preciso non solo gli obiettivi e le mansioni del lavoratore, ma anche e soprattutto:
le forme di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;
i tempi di riposo del lavoratore;
gli strumenti utilizzati dal lavoratore e misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la sua disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
le condotte sanzionabili a livello disciplinare;
l’eventuale diritto all’apprendimento.
L’accordo va comunicato ai Servizi per l’impiego con le stesse forme previste per la comunicazione preventiva di assunzione: senza tale adempimento l’accordo non determina alcuna efficacia.
Sia il datore di lavoro che il lavoratore possono recedere dal contratto di smart working ma entro determinati limiti. Propriamente non si parla quindi né di licenziamento, né di dimissioni. In particolare, se il contratto è:
a tempo determinato, è possibile il recesso anticipato solo se c’è una giusta causa. Ciò non vale solo per l’azienda ma anche per il dipendente. Una giusta causa per il lavoratore può essere il mancato pagamento della retribuzione, mentre per l’azienda si può trattare dell’infedeltà del dipendente o dell’attività in concorrenza;
a tempo indeterminato è sempre possibile il recesso ma con un preavviso di 30 giorni (90 giorni se il lavoratore è disabile). Il preavviso non è necessario se il recesso avviene per giusta causa (secondo quanto appena detto).
Con il recesso dal contratto di smart working, il dipendente non viene licenziato né si dimette. La legge infatti stabilisce che, a seguito del recesso dall’accordo, l’attività lavorativa si svolge secondo le modalità ordinarie del lavoro subordinato tradizionale.
Come abbiamo detto il lavoro agile rientra nella categoria del lavoro subordinato e, come tale, comporta l’indiscutibile potere del datore di lavoro di controllo sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali. Le modalità concrete con cui viene esercitato tale potere devono essere indicate nell’accordo.
Il dipendente può altresì essere sottoposto alle normali sanzioni disciplinari stabilite per i colleghi che, invece, lavorano come dipendenti “ordinari”.
Il datore deve garantire la salute e la sicurezza sul lavoro anche in caso di smart working. Perciò deve consegnare al lavoratore e al RLS, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi, generali e specifici, connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
La malattia professionale e la causa di servizio seguono le ordinarie regole del lavoro subordinato. Pertanto il dipendente assunto con contratto di lavoro agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa anche quando e` resa all’esterno dei locali aziendali.
L’assicurazione comprende anche gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali.
Per facilitare l’eventuale utilizzo dello strumento del lavoro agile nella sezione “modulistica” del nostro sito è scaricabile un fac simile dell’accordo da stilare.
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